Diritto annuale

Diritto annuale

Il diritto annuale è il tributo che ogni impresa, iscritta o annotata nel Registro delle imprese, è tenuta a versare alla Camera di commercio di riferimento (art. 18 della Legge n. 580/1993 e successive modifiche).
Se l'impresa o la società, oltre alla sede principale, ha sedi secondarie nella stessa provincia o altrove, è dovuto un pagamento a ciascuna Camera competente per territorio. La stessa regola si applica alle imprese con sede legale all'estero e dislocamenti in Italia. Per questi ultimi il tributo è dovuto a ciascuna Camera della provincia in cui è ubicata la sede secondaria.

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Archivio storico

Le istanze, in modalità telematica, possono essere inviate all’indirizzo cciaa@fg.legalmail.camcom.it.
Si precisa che verrà dato seguito solo ad istanze presentate ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n.445/2000 e dell'art. 65 del D.Lgs. n. 82/2005. Allo stesso modo deve essere dimostrato il conferimento ad altro soggetto del potere di rappresentanza per la formazione di istanze nonché per il ritiro di atti e documenti.

Approfondimenti normativi

Art. 38 del D.P.R. n. 445/2000 - Modalità di invio e sottoscrizione delle istanze:

  1. Tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici servizi possono essere inviate anche per fax e via telematica.(L).
  2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica, ivi comprese le domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione, a qualsiasi titolo, in tutte le pubbliche amministrazioni, o per l'iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti presso le pubbliche amministrazioni, sono valide se effettuate secondo quanto previsto dall'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. (L) (comma sostituito dall'art. 65 del D.Lgs. n. 82 del 2005, poi così modificato dall'art. 47 del D.Lgs. n. 235 del 2010).
  3. Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo. La copia dell'istanza sottoscritta dall'interessato e la copia del documento di identità possono essere inviate per via telematica; nei procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici, detta facoltà è consentita nei limiti stabiliti dal regolamento di cui all’articolo 15, comma 2 della legge 15 marzo 1997, n. 59. (L) (comma così modificato dall'art. 47 del D.Lgs. n. 235 del 2010).
    • 3-bis. Il potere di rappresentanza per la formazione e la presentazione di istanze, progetti, dichiarazioni e altre attestazioni nonché per il ritiro di atti e documenti presso le pubbliche amministrazioni e i gestori o esercenti di pubblici servizi può essere validamente conferito ad altro soggetto con le modalità di cui al presente articolo (comma aggiunto dall'art. 47 del d.lgs. n. 235 del 2010).

Art.65 del D.Lgs. n. 82/2005 - Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica:

Le istanze e le dichiarazioni presentate per via telematica alle pubbliche amministrazioni e ai gestori dei servizi pubblici ai sensi dell’articolo 38, commi 1 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono valide:

  1. se sottoscritte mediante la firma digitale o la firma elettronica qualificata, il cui certificato è rilasciato da un certificatore qualificato;
  2. quando l’istante o il dichiarante è identificato attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID), nonché attraverso uno degli altri strumenti di cui all’articolo 64, comma 2-novies, nei limiti ivi previsti;
  3. sono sottoscritte e presentate unitamente alla copia del documento d’identità;
    • 3-bis) ovvero se trasmesse dall’istante o dal dichiarante mediante la propria casella di posta elettronica certificata purché le relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare, anche per via telematica secondo modalità definite con regole tecniche adottate ai sensi dell’articolo 71, e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato. In tal caso, la trasmissione costituisce dichiarazione vincolante ai sensi dell’articolo 6, comma 1, secondo periodo. Sono fatte salve le disposizioni normative che prevedono l’uso di specifici sistemi di trasmissione telematica nel settore tributario.
Aggiornato il   21/10/2024 - 10:24
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