Sanzioni illeciti amministrativi

Sanzioni illeciti amministrativi

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La disciplina degli illeciti amministrativi si articola in tre fasi, di cui due amministrative ed una giurisdizionale:

  • l'accertamento e la contestazione dell'illecito;
  • il procedimento irrogativo della sanzione amministrativa;
  • l'eventuale ricorso giurisdizionale.

La prima compete agli organi di polizia giudiziaria e/o amministrativa e si conclude con il pagamento del verbale oppure, alternativamente, con la trasmissione degli atti all'ufficio competente a ricevere il rapporto; la seconda compete agli uffici preposti a ricevere il rapporto ed ha inizio con la ricezione di questo atto prodotto dai verbalizzanti; la terza compete al giudice ordinario ed è sorretta dal rito speciale di cui agli articoli 22, 22 bis e 23 della legge n. 689 del 24/11/1981.

Le SANZIONI AMMINISTRATIVE sono pecuniarie e consistono nell'obbligo di pagare una somma di denaro allo Stato o al diverso Ente indicato nel verbale. Le sanzioni accessorie, se e quando previste, consistono nella sospensione o perdita di una particolare facoltà o diritto (ad esempio, confisca) e sono irrogate dalla stesso ufficio competente a ricevere il rapporto e con lo stesso provvedimento con il quale definisce la sanzione principale.

Il RAPPORTO dei verbalizzanti è essenziale per l'attivazione del procedimento sanzionatorio. Deve essere presentato non prima del termine di sessanta giorni fissato dalla legge per il pagamento in misura ridotta e deve dare atto del mancato pagamento del verbale. I rapporti inviati prima del tempo sono improduttivi di effetti e si considerano non pervenuti.

Gli UFFICI COMPETENTI A RICEVERE IL RAPPORTO sono individuati in linea generale dall'art. 17 della legge n. 689/81 che distingue tra materie statali e materie regionali. Il principio è che nelle prime l'individuazione degli uffici spetti allo Stato e nelle seconde alle Regioni. La competenza spetta invece ai Comuni e alle Provincie nelle violazioni dei regolamenti comunali e provinciali. Il riferimento al predetto art. 17 rileva in tutti i casi in cui le leggi che introducono sanzioni nulla prevedono circa la competenza a ricevere il rapporto.

LA CAMERA DI COMMERCIO di Foggia esplica le funzioni sanzionatorie già proprie del soppresso UPICA e Ufficio Provinciale Metrico. Perciò la sua competenza investe le materie statali facenti parte della sfera amministrativa del Ministero delle Attività Produttive.

La Camera di commercio emette ordinanze e ingiunzioni a seguito di verbali elevati da vari organi di controllo (Polizia municipale, Polizia di Stato, Carabinieri, Polizia postale, Guardia di finanza, Registro delle Imprese, ecc.).

Le principali materie oggetto dei provvedimenti di cui sopra sono le seguenti:

  • ritardata o omessa presentazione di denunce al REA - Repertorio Economico Amministrativo;
  • omessa o ritardata iscrizione o deposito di atti al Registro Imprese;
  • etichettatura dei prodotti e informazione al consumatore;
  • sicurezza e conformità CE dei prodotti soggetti a direttive comunitarie (giocattoli, elettrici, ecc.);
  • etichettatura consumi di carburante ed emissioni CO2;
  • Made in Italy;
  • metalli preziosi;
  • strumenti metrici;
  • disciplina dell'attività di autoriparatore;
  • pesatura prodotti;
  • preimballaggi nazionali;
  • preimballaggi CEE.

CHE COSA PUO' FARE colui al quale sia stato contestato o notificato un illecito amministrativo nelle materie sopra elencate:

  • effettuare il pagamento liberatorio nel termine di 60 giorni dalla contestazione o notifica del verbale versando allo Stato (mod. F23, codice tributo 741T, causale PA) un importo pari a un terzo del massimo o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale. Tale pagamento estingue il procedimento;
  • presentare, entro il termine di 30 giorni dalla contestazione o notifica del verbale, scritti difensivi alla Camera di commercio - Regolazione del mercato e tutela del consumatore e della fede pubblica - chiedendo, se lo ritiene opportuno, di essere ascoltato.

I COMPITI DELL'UFFICIO: istruire il procedimento sanzionatorio; convocare e sentire il verbalizzato che abbia fatto richiesta di essere ascoltato personalmente; chiedere eventuali controdeduzioni o chiarimenti ai verbalizzanti; provvedere in ordine alle istanze di dissequestro; adottare il provvedimento finale che può essere di archiviazione, se la contestazione risulta infondata, oppure ingiuntivo di pagamento, con eventuale confisca dei beni sottoposti a sequestro, se la contestazione risulta fondata; notificare i provvedimenti adottati; emettere i ruoli esattoriali, previa applicazione delle maggiorazioni previste per le ordinanze non pagate; adottare il provvedimento di alienazione dei beni confiscati.

TERMINI DEL PROCEDIMENTO. A norma dell'art. 28 della legge n. 689/81, il diritto a riscuotere le somme dovute si prescrive nel termine di 5 anni dalla data di contestazione o notifica del verbale. Con regolamento approvato in data 13/10/2003, lo stesso limite temporale è stato adottato dalla Camera di commercio come termine del procedimento.

Approfondimenti normativi
  • Legge 24.11.1981, n. 689, "Modifiche al Sistema Penale";
  • DPR 29.7.1982, n. 571, "Norme per l'attuazione degli articoli 15, ultimo comma, e 17, penultimo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente modifiche al sistema penale";
  • D.Lgs 30.12.1999 n. 507 "Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio".

Documentazione

Aggiornato il   25/09/2023 - 13:00
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