Registro Protesti

Registro Protesti

La materia regolante i protesti è contenuta nella Legge n. 235 del 18/8/2000 "Nuove norme in materia di cancellazione dagli elenchi dei protesti cambiari", che ha modificato la Legge n. 77 del 12/2/1955 e dal D.M. n. 316 del 09//08/2000 "Regolamento di attuazione del Registro Informatico". Nel Registro sono iscritti i dati relativi ai protesti per mancato pagamento di cambiali accettate, di vaglia cambiari, di assegni bancari e le dichiarazioni emesse dalle stanze di compensazione.

In base alla normativa la Camera di commercio provvede ai seguenti adempimenti:

  • Pubblicazione mensile degli elenchi presentati dagli ufficiali levatori della provincia di Foggia (ufficiali giudiziari, notai e segretari comunali), il 1° di ogni mese con riferimento ai protesti levati il mese precedente.
  • Ricezione delle istanze di cancellazione presentate al Presidente della Camera di commercio da iscrivere nel Registro Informatico che riguardano sia le cancellazioni a seguito di avvenuto pagamento di cambiali sia le cancellazioni effettuate a seguito dell'emissione del decreto di riabilitazione da parte del Tribunale.
  • Rilascio di certificati e visure, anche ai fini della riabilitazione emessa dal Tribunale.

Pubblicazione mensile degli elenchi

Gli elenchi devono essere trasmessi mensilmente, per via informatica, dagli ufficiali levatori della provincia di Foggia (ufficiali giudiziari, notai e segretari comunali) e riguardano i protesti, inclusi quelli per mancato pagamento di cambiali accettate, di vaglia cambiari, di assegni bancari e le dichiarazioni emesse dalle stanze di compensazione, levati nel mese precedente, nonché l'elenco delle tratte non accettate (non è pubblicato), i cui dati sono utilizzati a fini statistici.

Le notizie nel Registro sono conservate per cinque anni dalla data di iscrizione. Il Registro Informatico è accessibile al pubblico presso i terminali della Camera di commercio o su terminali remoti degli utenti collegati tramite il sistema informatico delle Camere di commercio.

Cancellazioni

L'istanza di cancellazione può essere presentata, utilizzando i modelli predisposti:

  • dal debitore che, entro il termine di dodici mesi dalla levata del protesto, abbia eseguito il pagamento della cambiale o del vaglia cambiario protestato unitamente a spese ed interessi;
  • da chiunque dimostri di aver subito levata di protesto, al proprio nome, illegittimamente o erroneamente;
  • dai pubblici ufficiali incaricati della levata del protesto o le aziende di credito, qualora abbiano proceduto illegittimamente o erroneamente alla levata del protesto.

La domanda di cancellazione per avvenuto pagamento, redatta secondo l'apposito modello, in bollo da 16 €, va presentata  al Presidente della Camera di commercio, e ad essa vanno allegati:

  1. I titoli e gli atti di protesto, tutti in originale;
  2. Dichiarazione liberatoria (anche relativa al pagamento delle spese ed interessi maturati riguardanti il/i protesto/i), e fotocopia del documento di riconoscimento del creditore o con firma autenticata;  
  3. Diritti di segreteria di € 8,00 per ogni titolo protestato da pagare tramite avviso di pagamento PagoPa o direttamente agli sportelli della CCIAA.

La domanda va presentata direttamente allo sportello camerale o per posta raccomandata.
Nel caso di domanda di cancellazione per protesti illegittimi/erronei attenersi alle indicazioni indicate negli specifici modelli.

Sulla domanda di cancellazione decide il dirigente responsabile dell'Ufficio protesti con propria determinazione, entro venti giorni dalla data di presentazione. Il provvedimento di accoglimento o di diniego dell'istanza deve essere notificato all'interessato, entro il termine di cinque giorni dalla data del provvedimento stesso.

Nel provvedimento di rigetto della domanda deve essere indicato che è ammesso il ricorso al Giudice di Pace della provincia in cui risiede il debitore protestato o è fissata la sede legale in caso di società, a norma degli artt. 414 ss. del c.p.c.; secondo le medesime procedure, può essere impugnata anche la mancata decisione da parte del dirigente responsabile entro il termine di venti giorni.

Il provvedimento di cancellazione dal registro dei protesti è trasmesso, entro il giorno successivo alla data del provvedimento stesso, all'Ufficio Protesti che provvede a farlo eseguire entro i cinque giorni previsti dalla legge.

NB: si consiglia, prima di procedere all’inoltro delle istanze, di contattare il personale addetto allo sportello per le verifiche del caso (all’indirizzo mail protesti@fg.camcom.it).

Riabilitazione

Si informa che  è attivo il nuovo servizio on line per la presentazione delle istanze di cancellazione dei protesti a seguito di riabilitazione. Tale servizio è stato realizzato grazie al progetto finanziato dall’Unione Europea - NextGenerationEU, nell’ambito dei fondi messi a disposizione dal PNRR.

L'istanza di cancellazione per avvenuta riabilitazione del Tribunale può essere alternativamente:

  • presentata in modalità cartacea allo Sportello Protesti, dal debitore protestato e riabilitato con provvedimento del Tribunale, compilata in tutte le sue parti, sottoscritta e corredata di marca da bollo da 16 Euro.
    Ad essa vanno allegati:
    - il provvedimento di riabilitazione in copia conforme all’originale, o con attestato di conformità da parte del legale che ha presentato l’istanza al tribunale;
    - l'attestazione del versamento dei diritti di segreteria a favore della Camera di commercio di Foggia pari a euro 8,00 per ogni titolo , da effettuarsi tramite avviso di pagamento PagoPA o direttamente alla cassa automatica dell’Ente.

Oppure:

  • trasmessa attraverso la piattaforma dei Servizi Online, a cui si può accedere con SPID, CIE o CNS: cliccando su  fg.servizionline.camcom.it "Invia una richiesta"
    Tramite questo servizio è possibile presentare esclusivamente l'istanza di cancellazione protesti per avvenuta riabilitazione del Tribunale.

La richiesta può essere inviata:

  • dal soggetto protestato (legale rappresentante in caso di società) solo nei casi in cui il provvedimento è stato già acquisito agli atti dalla Camera di Commercio, in quanto già trasmesso d'ufficio dal Tribunale competente. Nel caso in cui il Tribunale non abbia trasmesso il decreto, non può essere presentata l'istanza in modalità informatica e in caso di invio la stessa sarà annullata d'ufficio per irricevibilità;
  • dall'avvocato che, su incarico del soggetto protestato, ha seguito il procedimento della riabilitazione, il quale dovrà inviare l'istanza presentata in Tribunale e il decreto di riabilitazione con attestazione di conformità (firmata digitalmente), ai sensi del D.L. 179/2012 e successive modifiche.

ll pagamento dell'imposta di bollo (16 euro) e dei diritti di segreteria (8 euro per ogni protesto) sarà effettuato direttamente attraverso questo servizio online, solo dopo la lavorazione della richiesta da parte dell'ufficio.

NB: si consiglia, prima di procedere all’inoltro delle istanze di riabilitazione, di contattare il personale addetto allo sportello per le verifiche del caso (all’indirizzo mail protesti@fg.camcom.it).
La Camera di Commercio di Foggia NON è competente alla ricezione delle istanze di cancellazione per avvenuta riabilitazione per i protesti su assegni postali.
Le due piazze di competenza (in base a quanto riportato nella visura protesti) sono:

Ad esse, a seconda dei casi, va indirizzata l'istanza.

Restituzione titoli

All'istanza di cancellazione deve essere sempre allegato il titolo protestato e l'atto di protesto in originale. Qualora la persona volesse rientrare in possesso del titolo può richiederlo alla conclusione del procedimento amministrativo (oltre il 25° giorno dalla presentazione dell'istanza) compilando apposito modello.

ANNOTAZIONE avvenuto pagamento effetti

Qualora il debitore abbia pagato effetti cambiari oltre i 12 mesi può ottenere, in luogo della cancellazione, l’annotazione dell’avvenuto pagamento accanto al proprio nominativo (no cancellazione): si veda il modello allegato.

Sospensione della pubblicazione

Il debitore può notificare alla Camera di commercio l'eventuale provvedimento d'urgenza concesso dal Tribunale ai sensi dell'art. 700 del Codice di Procedura Civile, con il quale viene disposta la sospensione della pubblicazione del protesto. In tali casi l'Ufficio Protesti provvede direttamente e immediatamente alla sospensione del protesto dal Registro.

Il decreto di riabilitazione deve essere presentato nei seguenti casi

  • per la cancellazione dal Registro informatico degli assegni;
  • per le cambiali il cui pagamento è stato effettuato dopo un anno dalla levata del protesto: in questo caso, qualora non venisse presentato il decreto di riabilitazione, si può procedere soltanto all'annotazione nel Registro con apposita istanza e non alla cancellazione dallo stesso.

Certificati e visure

Presso gli sportelli camerali è possibile ottenere visure e certificati (in carta libera e in bollo) anche ai fini della richiesta di riabilitazione presso il Tribunale.
Le visure ed i certificati attestano l'assenza o meno di protesti levati a carico di una determinata persona o impresa.
La ricerca viene effettuata a livello nazionale sul Registro Informatico dei Protesti e si riferisce agli ultimi 5 anni.
Le visure ed i certificati sono rilasciati immediatamente presso gli sportelli dell'Ufficio Protesti.

I costi sono:

  • visura euro 2,00;
  • certificato euro 5,00.

Consultazione del Registro Informatico dei Protesti via internet

È possibile consultare tutti i giorni della settimana, previo pagamento dei relativi diritti, l'archivio ufficiale informatico dei protesti via internet tramite il servizio Telemaco.
L'accesso telematico al Registro Protesti consente di effettuare ricerche anagrafiche e stampare le visure dei protesti direttamente dal proprio PC.
Per accedere tramite la rete internet alla banca dati è necessario accedere al sito http://www.registroimprese.it e seguire la procedura di registrazione dal riquadro "Registrati adesso".
 

Ufficiali Levatori

Aggiornato il   01/07/2024 - 08:50
condividi

A CHI RIVOLGERSI

Ufficio Protesti

TELEFONA

0881-797284
0881-797237
0881-797280
0881-797251

RECATI ALLO SPORTELLO

Orario di apertura al pubblico: dal lunedi al venerdi, dalle 9:00 alle 13:00 e martedì e giovedì pomeriggio dalle 15:30 alle 16:30.

Camera di Commercio di Foggia
Cittadella dell'Economia
Via Michele Protano,7 - 71121 Foggia