Startup innovative e PMI innovative

Startup innovative e PMI innovative

Descrizione

Le startup innovative sono società di capitali costituite anche in forma cooperativa, che hanno come oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico.

Le startup innovative, per essere considerate tali, devono rispondere a determinati requisiti:

  • avere la sede principale in Italia o in uno Stato UE con sede produttiva o filiale in Italia;
  • essere costituite da non più di 60 mesi (l'art. 38 D.L. 34/2020 e Circ. MISE 3724/c del 19/06/2020 prevede la proroga di 12 mesi del termine di permanenza delle startup innovative nella sezione speciale del Registro delle imprese iscritte al 19/05/2020);
  • avere l'ultimo bilancio non superiore a 5 milioni di euro;
  • non devono aver distribuito utili;
  • non devono avere origine da una fusione, scissione o cessione di ramo di azienda.

Devono inoltre avere almeno una di queste caratteristiche:

  • spese in ricerca e sviluppo maggiori o uguali al 15% del maggiore valore tra costo e valore totale della produzione;
  • almeno i 2/3 dei dipendenti o collaboratori con laurea magistrale oppure 1/3 di dottorati, dottorandi o laureati con almeno tre anni di attività di ricerca certificata;
  • almeno un brevetto o privativa industriale.

Come creare le startup innovative 

Le startup innovative godono di una serie di vantaggi: agevolazioni fiscali per le pratiche del Registro delle imprese, gestione societaria flessibile, disciplina particolare nei rapporti di lavoro, facilitazioni burocratiche, equity crowdfunding, non assoggettamento alla procedura di fallimento ecc.

Condizione fondamentale per beneficiare di tali vantaggi è che le startup siano iscritte nell'apposita sezione speciale del Registro delle imprese.

Per maggiori informazioni potete consultare la sezione speciale dedicata alle startup, sul sito del Registro Imprese: startup.registroimprese.it.

La domanda di iscrizione alla sezione speciale delle startup innovative del Registro delle imprese va presentata telematicamente tramite la Comunicazione Unica. Alla domanda occorre allegare il modello per la dichiarazione del possesso dei requisiti di impresa startup innovativa, descritti precedentemente.

La cancellazione dalla sezione speciale delle startup innovative per perdita dei requisiti di legge, ovvero per decorso del termine di legge previsto per il mantenimento dell'iscrizione nella sezione speciale, è disposta a cura dell'ufficio del Registro delle imprese. L'impresa ha comunque la possibilità di richiedere la cancellazione.

NOVITA' PER STARTUP E PMI INNOVATIVE. DECRETO LEGGE 14 DICEMBRE 2018 N. 135. NUOVA DISCIPLINA PUBBLICITARIA.

La recente legge 11 febbraio 2019, n. 12, di conversione del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, ha introdotto rilevanti modifiche al sistema pubblicitario delle startup e PMI innovative.

  1. L'abrogazione del comma 14 dell'art. 25 del D.L. 179/2012 comporta l'abolizione dell'obbligo per le startup innovative di aggiornare e pubblicare nella sezione speciale del Registro delle imprese con cadenza semestrale le informazioni fornite in sede di presentazione della domanda d'iscrizione alla sezione speciale del Registro.
  2. Con riferimento ai termini della comunicazione annuale, la modifica del comma 15 dell'art. 25 del D.L. 179/2012 e del comma 6 dell'art. 4 del D.L. 3/2015 consente alla startup e alla PMI innovativa di attestare il mantenimento del possesso dei requisiti di startup e PMI innovativa, non solo entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio e comunque entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio (come già previsto finora), ma anche entro il termine di 7 mesi quando lo richiedono particolari esigenze della società (art. 2364 c.c.).
  3. L'introduzione dell'art. 17 bis e 6 bis (rispettivamente per startup/incubatori e PMI) stabilisce che le startup e le PMI innovative assolvono l'obbligo della comunicazione annuale del mantenimento dei requisiti mediante l'inserimento delle informazioni nell'apposita piattaforma informatica startup.registroimprese.it. La mancata compilazione del profilo comporta un blocco della procedura della Comunicazione Unica per il deposito presso il Registro delle imprese della dichiarazione che attesta il mantenimento del possesso dei requisiti, e quindi la perdita dello status speciale di startup innovativa nel caso si superi la scadenza dei 30 giorni dall'approvazione del bilancio e comunque dei 6 mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, salva l'ipotesi del maggior termine previsto dal comma 15, nel qual caso l'adempimento è effettuato entro 7 mesi. 

Startup innovative a vocazione sociale

Ai sensi dell'art. 25, comma 4 del D.L. 179/2012, convertito con L. 221/2012, le startup innovative a vocazione sociale sono definite come le "startup innovative di cui al comma 2 e 3 che operano in via esclusiva nei settori indicati all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155".

I settori individuati sono:

  • assistenza sociale;
  • assistenza sanitaria;
  • assistenza socio-sanitaria;
  • educazione, istruzione e formazione;
  • tutela dell'ambiente e dell'ecosistema;
  • valorizzazione del patrimonio culturale;
  • turismo sociale;
  • formazione universitaria e post-universitaria;
  • ricerca ed erogazione di servizi culturali;
  • formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica ed al successo scolastico e formativo;
  • servizi strumentali alle imprese sociali.

Agli operatori che investono in questa particolare tipologia di startup innovativa sono stati riconosciuti dei benefici maggiorati.
Come previsto dalla circolare 3677/C emanata dal Ministero dello Sviluppo economico il 20 gennaio 2015, il riconoscimento dello status di startup innovativa a vocazione sociale avviene tramite un'autocertificazione con cui l'impresa:

  • dichiara di operare in via esclusiva in uno o più settori elencati all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155;
  • indica tale/i settore/i nell'apposito codice 034 della modulistica Registro Imprese;
  • dichiara di realizzare, operando in tale/i settori, una finalità d'interesse generale;
  • si impegna a dare evidenza dell'impatto sociale prodotto.

L'impegno rappresenta un adempimento obbligatorio e si sostanzia nella redazione di un "Documento di descrizione di impatto sociale" da compilare secondo le indicazioni fornite nell'apposita Guida per startup innovative a vocazione sociale alla redazione del Documento di descrizione dell'impatto sociale, disponibile sul sito del Ministero dello Sviluppo economico, sezione Startup innovative, paragrafo "Modulistica e guide", e sul sito startup.registroimprese.it. La startup innovativa a vocazione sociale è tenuta a redigere e trasmettere per via telematica alla Camera di commercio competente il "Documento di descrizione di impatto sociale" con cadenza annuale.

L'autocertificazione dello status di startup innovativa a vocazione sociale va effettuata compilando il codice 034 nel riquadro "32/Startup ed incubatori" del modello S1/S2, nonché compilando l'apposita voce del modello di autocertificazione.

Assistenza Qualificata Imprese (AQI)

La costituzione online, senza notaio ai sensi del decreto ministeriale del 17 febbraio 2016, presso le Camere di commercio, è sospesa a tempo indeterminato dalla sentenza del Consiglio di Stato del 29/03/2021 n. 2643.

L'art. 39 septies della L. 108/2021, pubblicata in G.U. il 30/07/2021, salva le startup già costituite e consente le successive modificazioni e costituzioni solo da parte dei notai.

È stato pubblicato, sulla G.U. n. 284 del 29 novembre 2021, il D.Lgs 8 novembre 2021, n. 183, recante "Recepimento della direttiva (UE) 2019/1151 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, recante modifica della direttiva (UE) 2017/1132 per quanto concerne l'uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario".

Il decreto - adottato in attuazione della delega contenuta nell'art. 29 della legge 22/2021, n. 53 - si compone di 12 articoli ed è entrato in vigore il 14 dicembre 2021 (ad eccezione dell'articolo 7, le cui disposizioni sono entrate in vigore il 1° agosto 2023).

Aggiornato il   10/10/2024 - 12:32
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Annarita La Gala

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