Diritto annuale 2009

Diritto annuale 2009

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Il diritto annuale è il tributo che ogni impresa, iscritta o annotata nel Registro delle imprese , è tenuta a versare alla Camera di Commercio di riferimento (art. 18 della legge n. 580/1993 e successive modifiche).
Se l'impresa o la società, oltre alla sede principale, ha sedi secondarie nella stessa provincia o altrove, è dovuto un pagamento a ciascuna Camera competente per territorio.
La stessa regola si applica alle imprese con sede legale all'estero e dislocamenti in Italia. 
Per questi ultimi il tributo è dovuto a ciascuna Camera della provincia in cui è ubicata la sede secondaria.

Esazione Diritto Annuale 2009

Il Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, con Decreto 30/04/2009 (pubblicato sulla G.U. n. 114 del 19-05-2009), ha determinato come segue gli importi del diritto annuale da versare alle Camere di Commercio per l'anno 2009:

Misura del diritto annuale dovuto dalle imprese iscritte o annotate nella sezione speciale del registro di cui all'art. 8 della legge 19-12-1993, n. 580

Importo dovuto per la sede principale

1

Imprenditori agricoli, piccoli imprenditori, imprese artigiane individuali e società semplici agricole (solo se iscritte nella sezione agricola)

Euro 88,00

2

Società semplici non iscritte nella sezione agricola

Euro 144,00

3

Società tra avvocati e comunque iscritte nella sezione speciale, di cui al comma 2 dell'art. 16 del D. Lgs. 02/02/2001, n. 96

Euro 170,00

Unità locali e sedi secondarie - L'importo dovuto per le sedi secondarie, per i depositi e comunque per ogni unità locale diversa dalla sede principale è pari al 20% del diritto dovuto per la sede principale - Le unità locali di imprese estere iscritte nel R.E.A. versano Euro  110,00.

 

Misura del diritto 2009 dovuto dalle imprese iscritte nella sezione ordinaria
(Imprenditori, società cooperative, consorzi, società di persone e s ocietà di capitali)

L'importo del diritto dovuto da tutte le imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro (di cui all'art. 8 della Legge 19-12-1993, n. 580), ancorché annotate nella sezione speciale, è commisurato al fatturato com-plessivo dell'impresa, come stabilito dall'art. 17 della legge n. 488/1999, ed è calcolato secondo le seguenti misure fisse ed aliquote determinate con D.M. 01-02-2008, art. 3:

scaglioni di fatturato

aliquote

importo dovuto per la sede

da 0 fino a 100.000

Misura fissa

200,00

oltre 100.000 fino a 250.000

0,015%

200,00 + 0,015% della parte eccedente 100.000

oltre 250.000 fino a 500.000

0,013%

222,50 + 0,013% della parte eccedente 250.000

oltre 500.000 fino a 1.000.000

0,010%

255,00 + 0,010% della parte eccedente 500.000

oltre 1.000.000 fino a 10.000.000

0,009%

305,00 + 0,009% della parte eccedente 1.000.000

oltre 10.000.000 fino a 35.000.000

0,005%

1.115,00 + 0,005% della parte eccedente 10.000.000

oltre 35.000.000 fino a 50.000.000

0,003%

2.365,00 + 0,003% della parte eccedente 35.000.000

oltre 50.000.000

0,001%

2.815,00 + 0,001% della parte eccedente 50.000.000 fino a un massimo di 40.000,00

Unità locali e sedi secondarie - L'importo dovuto per le sedi secondarie, per i depositi e comunque per ogni unità locale diversa dalla sede principale è pari al 20% del diritto dovuto per la sede principale, fino a un massimo di euro 200,00.

FATTURATO La circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 19230 del 03/03/2009, riporta i nuovi criteri per l'individuazione della corretta base imponibile da considerare ai fini del calcolo del dovuto, alla luce delle modifiche della normativa IRAP introdotte dalla legge finanziaria 2008.

Trasferimento della sede - Nel caso di trasferimento in corso d'anno della sede legale o principale in altra provincia, il diritto è dovuto alla Camera di Commercio di provenienza.

Il termine per il pagamento del diritto da effettuare in unica soluzione - coincide con quello per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi (16 giugno 2009) oppure entro il diverso termine stabilito dall'art. 17 del D.P.R. 07/12/2001 n. 435. Il versamento del diritto annuale può essere effettuato entro il 30° giorno successivo al termine ordinario sopraindicato maggiorando il diritto dovuto dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo anche in presenza di pagamento eseguito integralmente in compensazione (Circolare del M.A.P. n. 35872005).

Modalità di pagamento - Dal 1° ottobre 2006 i titolari di partita Iva hanno l'obbligo di effettuare i versamenti fiscali e previdenziali esclusivamente per via telematica (articolo 37, comma 49 del D.L. n. 223/06). Per effettuare il versamento telematico basta seguire le istruzioni pubblicate sul sito http://www.agenziaentrate.it .

Arrotondamento: Gli importi da versare sono arrotondati all'unità di euro, alla luce del criterio indicato dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 106/E del 21/12/2001 e delle precisazioni contenute dalla circolare n. 19230/2009 del Ministero dello Sviluppo Economico, consultabile sul sito della Camera di Commercio.

L'unica eccezione è rappresentata dalla maggiorazione dello 0,40%, dovuta se il diritto viene versato entro i trenta giorni successivi alla scadenza; in questo caso non si procede ad alcun arrotondamento e si versano anche gli eventuali decimali. L'unica eccezione è rappresentata dalla maggiorazione dello 0,40% dovuta se il diritto viene versato entro i trenta giorni successivi alla scadenza; in questo caso non si procede ad alcun arrotondamento e si versano anche gli eventuali decimali.

La Camera di Commercio di Foggia non applica le maggiorazioni previste dall'art. 18, comma 6, della legge n. 580/1993.

A chi rivolgersi

Ufficio Diritto Annuale
tel. 0881 797242/240

Le istanze, in modalità telematica, possono essere inviate all’indirizzo cciaa@fg.legalmail.camcom.it.
Si precisa che verrà dato seguito solo ad istanze presentate ai sensi dell’art.38 del D.P.R. n.445/2000 e dell'art.65 del D. Lgs. n.82/2005. Allo stesso modo deve essere dimostrato il conferimento ad altro soggetto del potere di rappresentanza per la formazione di istanze nonché per il ritiro di atti e documenti.

 
Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica  1. Le istanze e le dichiarazioni presentate per via telematica alle pubbliche amministrazioni e ai gestori dei servizi pubblici ai sensi dell’articolo 38, commi 1 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono valide:  a) se sottoscritte mediante la firma digitale o la firma elettronica qualificata, il cui certificato è rilasciato da un certificatore qualificato;  b) ovvero, quando l’istante o il dichiarante è identificato attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID), nonché attraverso uno degli altri strumenti di cui all’articolo 64, comma 2-novies, nei limiti ivi previsti;  c) ovvero sono sottoscritte e presentate unitamente alla copia del documento  d’identità;  c-bis) ovvero se trasmesse dall’istante o dal dichiarante mediante la propria casella di posta elettronica certificata purché le relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare, anche per via telematica secondo modalità definite con regole tecniche adottate ai sensi dell’articolo 71, e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato.  In tal caso, la trasmissione costituisce dichiarazione vincolante ai sensi dell’articolo 6, comma 1, secondo periodo. Sono fatte salve le disposizioni normative che prevedono l’uso di specifici sistemi di trasmissione telematica nel settore tributario;

Modulistica e documenti

Approfondimenti normativi

Art. 38 del D.P.R. n.445/2000

Modalità di invio e sottoscrizione delle istanze 1. Tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici servizi possono essere inviate anche per fax e via telematica.(L) 2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica ivi comprese le domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione, a qualsiasi titolo, in tutte le pubbliche amministrazioni, o per l'iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti presso le pubbliche amministrazioni, sono valide se effettuate secondo quanto previsto dall'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. (L) (comma sostituito dall'art. 65 del d.lgs. n. 82 del 2005, poi così modificato dall'art. 47 del d.lgs. n. 235 del 2010) 3. Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo. La copia dell'istanza sottoscritta dall'interessato e la copia del documento di identità possono essere inviate per via telematica; nei procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici, detta facoltà è consentita nei limiti stabiliti dal regolamento di cui all’articolo 15, comma 2 della legge 15 marzo 1997, n. 59. (L) (comma così modificato dall'art. 47 del d.lgs. n. 235 del 2010) 3-bis. Il potere di rappresentanza per la formazione e la presentazione di istanze, progetti, dichiarazioni e altre attestazioni nonché per il ritiro di atti e documenti presso le pubbliche amministrazioni e i gestori o esercenti di pubblici servizi può essere validamente-conferito ad altro soggetto con le modalità di cui al presente articolo. (comma aggiunto dall'art. 47 del d.lgs. n. 235 del 2010)

Art.65 del D. Lgs. n.82/2005

Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica 1. Le istanze e le dichiarazioni presentate per via telematica alle pubbliche amministrazioni e ai gestori dei servizi pubblici ai sensi dell’articolo 38, commi 1 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono valide: a) se sottoscritte mediante la firma digitale o la firma elettronica qualificata, il cui certificato è rilasciato da un certificatore qualificato; b) ovvero, quando l’istante o il dichiarante è identificato attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID), nonché attraverso uno degli altri strumenti di cui all’articolo 64, comma 2-novies, nei limiti ivi previsti; c) ovvero sono sottoscritte e presentate unitamente alla copia del documento d’identità; c-bis) ovvero se trasmesse dall’istante o dal dichiarante mediante la propria casella di posta elettronica certificata purché le relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare, anche per via telematica secondo modalità definite con regole tecniche adottate ai sensi dell’articolo 71, e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato. In tal caso, la trasmissione costituisce dichiarazione vincolante ai sensi dell’articolo 6, comma 1, secondo periodo. Sono fatte salve le disposizioni normative che prevedono l’uso di specifici sistemi di trasmissione telematica nel settore tributario;

Aggiornato il   06/07/2023 - 09:40
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A CHI RIVOLGERSI

Tito Mariconda

Camera di Commercio
Area Segreteria Generale - Servizio II
Ufficio Tributi
stanza 12 | Primo Piano

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