Diritto annuale 2011

Diritto annuale 2011

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Il diritto annuale è il tributo che ogni impresa, iscritta o annotata nel Registro delle imprese e nel REA , è tenuta a versare alla Camera di Commercio di riferimento (art. 18 della legge n. 580/1993, per ultimo modificato dal D.Lgs. n. 23 del 15/02/2010 ).

Il Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con Decreto 21/04/2011 pubblicato nella G.U. n.127 del 03/06/2011, ha determinato gli importi del diritto annuale da versare alle Camere di Com­mercio per l'anno 2011.

Sono state in gran parte confermate le misure del diritto annuale già previste per l'anno 2010, mentre sono stati stabi­liti nuovi importi per:

  • Imprese con ragione di società semplice agricola (diritto transitoriamente dovuto nel cinquanta per cento della misura fissa prevista per il primo scaglione di fatturato)
  • Imprese con ragione di società semplice non agricola (diritto transitoriamente dovuto nella misura fissa prevista per il primo scaglione di fatturato)
  • Società tra avvocati (diritto transitoriamente dovuto nella misura fissa prevista per il primo scaglione di fatturato
  • Imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria (dal 2011 sono tenute ad un versamento in misura fissa, non più in base al fatturato)
  • Soggetti iscritti al REA (in precedenza esentati dal pagamento, dal 2011 sono tenute ad un versamento in misura fissa)

Misura del diritto 2011 dovuto dalle imprese iscritte o annotate al 1° gennaio nel Registro delle Imprese e nel rea

SEDE

UNITA LOCALE

1

IMPRESE INDIVIDUALI ISCRITTE NELLA SEZIONE SPECIALE (Imprenditori agri­coli, piccoli imprenditori, imprese artigiane individuali)

Euro 88,00

Euro 17,60 (1)

2

SOGGETTI ISCRITTI AL REA - Repertorio delle notizie Economiche e Am­mi­ni­strative (enti morali, associazioni, comitati, fondazioni)

Euro 30,00

---

3

IMPRESE CON RAGIONE DI SOCIETA SEMPLICE AGRICOLA

Euro 100,00

Euro 20,00

4

IMPRESE CON RAGIONE DI SOCIETA SEMPLICE NON AGRICOLA

Euro 200,00

Euro 40,00

5

Società tra avvocati e comunque iscritte nella sezione speciale, di cui al comma 2 dellart. 16 del Decreto legislativo 02/02/2001, n. 96

Euro 200,00

Euro 40,00

6

UNITA LOCALI O SEDI SECONDARIE di imprese con sede all'estero

---

Euro 110,00

7

IMPRESE INDIVIDUALI ISCRITTE NELLA SEZIONE ORDINARIA

Euro 200,00

Euro 40,00

8

(2) TUTTE LE RIMANENTI IMPRESE ISCRITTE NELLA SEZIONE ORDINARIA (società in nome collettivo, società in accomandita semplice, società di capitali, società coo­perative, società di mutuo soccorso, consorzi con attività esterna, enti economici pubblici e privati, aziende speciali e consorzi previsti dalla Legge 267/2000)

da calcolare

da calcolare

La Camera di Commercio di Foggia non applica le maggiorazioni previste dallart. 18, comma 6, della legge n. 580/1993.

(1) Importo da arrotondare.

(2) L'importo del diritto dovuto per l'anno 2011 dalle imprese che versano in base al fatturato dell'esercizio precedente è determinato applicando al fatturato dell'esercizio 2010 le seguenti misure fisse o aliquote per scaglioni di fatturato:

scaglioni di fatturato

aliquote

importo dovuto per la sede

da Euro 0 fino a Euro 100.000

Misura fissa

Euro 200,00

oltre Euro 100.000 fino a Euro 250.000

0,015%

Euro 200,00 + 0,015% della parte eccedente Euro 100.000

oltre Euro 250.000 fino a Euro 500.000

0,013%

Euro 222,50 + 0,013% della parte eccedente Euro 250.000

oltre Euro 500.000 fino a Euro 1.000.000

0,010%

Euro 255,00 + 0,010% della parte eccedente Euro 500.000

oltre Euro 1.000.000 fino a Euro 10.000.000

0,009%

Euro 305,00 + 0,009% della parte eccedente Euro 1.000.000

oltre Euro 10.000.000 fino a Euro 35.000.000

0,005%

Euro 1.115,00 + 0,005% della parte eccedente Euro 10.000.000

oltre Euro 35.000.000 fino a Euro 50.000.000

0,003%

Euro 2.365,00 + 0,003% della parte eccedente Euro 35.000.000

oltre Euro 50.000.000

0,001%

Euro 2.815,00 + 0,001% della parte eccedente Euro 50.000.000 fino a un massimo di Euro 40.000,00

 

Unità locali e sedi secondarie - L'importo dovuto per le sedi secondarie, per i depositi e comunque per ogni unità locale diversa dalla sede principale è pari al 20% del diritto dovuto per la sede principale, fino a un massimo di Euro 200,00.

Fatturato La circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 19230 del 03/03/2009, riporta i nuovi criteri per l'individuazione della corretta base imponibile da considerare ai fini del calcolo del dovuto, alla luce delle modifiche della normativa IRAP introdotte dalla legge finanziaria 2008.

Trasferimento della sede - Nel caso di trasferimento in corso d'anno della sede legale o principale in altra provincia, il diritto è dovuto alla Camera di Commercio di provenienza.

Il termine per il pagamento del diritto da effettuare in unica soluzione - coincide con quello per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi (16 giugno 2011) oppure entro il diverso termine stabilito dall'art. 17 del D.P.R. 07/12/2001 n. 435. Il versamento del diritto annuale può essere effettuato entro il 30° giorno successivo al termine ordinario sopraindicato maggiorando il diritto dovuto dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo anche in presenza di pagamento eseguito integral­mente in compensazione (Circolare del M.A.P. n. 35872005).

Proroga dei termini di pagamento del diritto annuale 2011

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12.5.2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 111 del 14 maggio 2011, è stato previsto lo slittamento dei termini, dal 16 giugno al 6 luglio 2011, senza alcun pagamento aggiuntivo, dei versamenti delle imposte dirette, dell'Irap e dell'acconto della cedolare secca.
Con nota n.0103161 del 30.5.2011, il Ministero dello Sviluppo Economico ha comunicato l'estensione della proroga anche al versamento del diritto annuale per l'anno 2011 portando la scadenza del 16 giugno al 6 luglio, senza alcuna maggiorazione e dal 7 luglio al 5 agosto con la maggiorazione dello 0,4%, a titolo di interesse corrispettivo, per i seguenti contribuenti:

  • imprese individuali
  • tutti i soggetti diversi dalle imprese individuali che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore

Modalità di pagamento - Dal 1° ottobre 2006 i titolari di partita Iva hanno l'obbligo di effettuare i versamenti fiscali e previ­denziali esclusivamente per via telematica (articolo 37, comma 49 del D.L. n. 223/06). Per effettuare il versamento telematico basta seguire le istruzioni pubblicate sul sito http://www.agenziaentrate.it

Arrotondamento: d opo aver eseguito tutti i conteggi intermedi per la sede e le unità locali (mantenendo cinque decimali), va eseguito un unico arrotondamento finaleall'unità di euro, alla luce del criterio indicato dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 106/E del 21/12/2001 e delle precisazioni contenute dalla circolare n. 19230/2009 del Ministero dello Sviluppo Economico, consultabile sul sito della Camera di Commercio. L'unica eccezione è rappresentata dalla maggiorazione dello 0,40%, dovuta se il diritto viene versato entro i trenta giorni successivi alla scadenza; in questo caso non si procede ad alcun arrotondamento e si versano anche gli eventuali decimali.

A chi rivolgersi

Ufficio Diritto Annuale
tel. 0881 797242/240

Le istanze, in modalità telematica, possono essere inviate all’indirizzo cciaa@fg.legalmail.camcom.it.
Si precisa che verrà dato seguito solo ad istanze presentate ai sensi dell’art.38 del D.P.R. n.445/2000 e dell'art.65 del D. Lgs. n.82/2005. Allo stesso modo deve essere dimostrato il conferimento ad altro soggetto del potere di rappresentanza per la formazione di istanze nonché per il ritiro di atti e documenti.

 
Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica  1. Le istanze e le dichiarazioni presentate per via telematica alle pubbliche amministrazioni e ai gestori dei servizi pubblici ai sensi dell’articolo 38, commi 1 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono valide:  a) se sottoscritte mediante la firma digitale o la firma elettronica qualificata, il cui certificato è rilasciato da un certificatore qualificato;  b) ovvero, quando l’istante o il dichiarante è identificato attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID), nonché attraverso uno degli altri strumenti di cui all’articolo 64, comma 2-novies, nei limiti ivi previsti;  c) ovvero sono sottoscritte e presentate unitamente alla copia del documento  d’identità;  c-bis) ovvero se trasmesse dall’istante o dal dichiarante mediante la propria casella di posta elettronica certificata purché le relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare, anche per via telematica secondo modalità definite con regole tecniche adottate ai sensi dell’articolo 71, e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato.  In tal caso, la trasmissione costituisce dichiarazione vincolante ai sensi dell’articolo 6, comma 1, secondo periodo. Sono fatte salve le disposizioni normative che prevedono l’uso di specifici sistemi di trasmissione telematica nel settore tributario;

Modulistica e documenti

Approfondimenti normativi

Art. 38 del D.P.R. n.445/2000

Modalità di invio e sottoscrizione delle istanze 1. Tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici servizi possono essere inviate anche per fax e via telematica.(L) 2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica ivi comprese le domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione, a qualsiasi titolo, in tutte le pubbliche amministrazioni, o per l'iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti presso le pubbliche amministrazioni, sono valide se effettuate secondo quanto previsto dall'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. (L) (comma sostituito dall'art. 65 del d.lgs. n. 82 del 2005, poi così modificato dall'art. 47 del d.lgs. n. 235 del 2010) 3. Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo. La copia dell'istanza sottoscritta dall'interessato e la copia del documento di identità possono essere inviate per via telematica; nei procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici, detta facoltà è consentita nei limiti stabiliti dal regolamento di cui all’articolo 15, comma 2 della legge 15 marzo 1997, n. 59. (L) (comma così modificato dall'art. 47 del d.lgs. n. 235 del 2010) 3-bis. Il potere di rappresentanza per la formazione e la presentazione di istanze, progetti, dichiarazioni e altre attestazioni nonché per il ritiro di atti e documenti presso le pubbliche amministrazioni e i gestori o esercenti di pubblici servizi può essere validamente-conferito ad altro soggetto con le modalità di cui al presente articolo. (comma aggiunto dall'art. 47 del d.lgs. n. 235 del 2010)

Art.65 del D. Lgs. n.82/2005

Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica 1. Le istanze e le dichiarazioni presentate per via telematica alle pubbliche amministrazioni e ai gestori dei servizi pubblici ai sensi dell’articolo 38, commi 1 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono valide: a) se sottoscritte mediante la firma digitale o la firma elettronica qualificata, il cui certificato è rilasciato da un certificatore qualificato; b) ovvero, quando l’istante o il dichiarante è identificato attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID), nonché attraverso uno degli altri strumenti di cui all’articolo 64, comma 2-novies, nei limiti ivi previsti; c) ovvero sono sottoscritte e presentate unitamente alla copia del documento d’identità; c-bis) ovvero se trasmesse dall’istante o dal dichiarante mediante la propria casella di posta elettronica certificata purché le relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare, anche per via telematica secondo modalità definite con regole tecniche adottate ai sensi dell’articolo 71, e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato. In tal caso, la trasmissione costituisce dichiarazione vincolante ai sensi dell’articolo 6, comma 1, secondo periodo. Sono fatte salve le disposizioni normative che prevedono l’uso di specifici sistemi di trasmissione telematica nel settore tributario;

Aggiornato il   06/07/2023 - 09:41
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A CHI RIVOLGERSI

Tito Mariconda

Camera di Commercio
Area Segreteria Generale - Servizio II
Ufficio Tributi
stanza 12 | Primo Piano

TELEFONA

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0881 797 325