Diritto annuale 2014
Diritto annuale 2014
Il Ministero dello Sviluppo Economico, con nota n. 0201237 del 05/12/2013, ha stabilito gli importi del diritto annuale 2014, confermando gli stessi importi del 2013, a carico delle imprese iscritte o annotate al Registro delle Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, come stabilito dall'art. 18 della Legge n. 580 del 29/12/1993.
AGGIORNAMENTI
- 18 GIUGNO 2014
La Camera di Commercio I.A.A. di Foggia, di concerto con l'Ordine dei Consulenti del lavoro e l'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Foggia, conferma che non vi è stata alcuna variazione in merito all'obbligatorietà del pagamento del diritto annuale. Restano dovuti gli importi del Diritto Annuale 2014, stabiliti dal Ministero dello Sviluppo Economico, con nota n. 0201237 del 05/12/2013. Gli importi 2014 sono dovuti nella misura del 100%, a carico delle imprese iscritte o annotate al Registro delle Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, come stabilito dall'art. 18 della Legge n. 580 del 29/12/1993. In caso di omesso, tardato o incompleto versamento del Diritto Annuale l'Ente camerale dovrà avviare le procedure di recupero del dovuto, applicando le sanzioni di legge.
[leggi il comunicato stampa] -> Link interno ad una pagina da creare - 17 GIUGNO 2014
Proroga scadenza diritto annuale 2014 per attività soggette a studi di settore
Con DPCM del Ministero dell'Economia e delle Finanze, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.137 del 16 giugno 2014, è stata prorogata la scadenza del diritto annuale per alcune tipologie di soggetti.
La scadenza è spostata dal 16 giugno al 7 luglio 2014 per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore. Il versamento potrà essere effettuato dall'8 luglio al 20 agosto con la maggiorazione dello 0,4%.
Misura del diritto 2014 dovuto dalle imprese iscritte o annotate al 1° gennaio nel Registro delle Imprese e nel rea |
SEDE |
UNITA' LOCALE |
|
1 |
IMPRESE INDIVIDUALI ISCRITTE NELLA SEZIONE SPECIALE |
Euro 88,00 |
Euro 17,60 (1) |
2 |
SOGGETTI ISCRITTI AL REA - Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative |
Euro 30,00 |
--- |
3 |
IMPRESE CON RAGIONE DI SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA |
Euro 100,00 |
Euro 20,00 |
4 |
IMPRESE CON RAGIONE DI SOCIETA' SEMPLICE NON AGRICOLA |
Euro 200,00 |
Euro 40,00 |
5 |
Società tra avvocati e comunque iscritte nella sezione speciale, |
Euro 200,00 |
Euro 40,00 |
6 |
UNITA' LOCALI O SEDI SECONDARIE di imprese con sede all'estero |
--- |
Euro 110,00 |
7 |
IMPRESE INDIVIDUALI ISCRITTE NELLA SEZIONE ORDINARIA |
Euro 200,00 |
Euro 40,00 |
8 |
(2) TUTTE LE RIMANENTI IMPRESE ISCRITTE NELLA SEZIONE ORDINARIA (società in nome collettivo, società in accomandita semplice, società di capitali, società cooperative, società di mutuo soccorso, consorzi con attività esterna, enti economici pubblici e privati, aziende speciali e consorzi previsti dalla Legge 267/2000) |
da calcolare |
da calcolare |
La Camera di Commercio di Foggia non applica le maggiorazioni previste dall'art. 18, comma 6, della legge n. 580/1993. |
(1) Importo da arrotondare.
(2) L'importo del diritto dovuto per l'anno 2014 dalle imprese che versano in base al fatturato dell'esercizio precedente è determinato applicando al fatturato dell'esercizio 2013 le seguenti misure fisse o aliquote per scaglioni di fatturato:
scaglioni di fatturato |
aliquote |
importo dovuto per la sede |
da Euro 0 fino a Euro 100.000 |
Misura fissa |
Euro 200,00 |
oltre Euro 100.000 fino a Euro 250.000 |
0,015% |
Euro 200,00 + 0,015% della parte eccedente Euro 100.000 |
oltre Euro 250.000 fino a Euro 500.000 |
0,013% |
Euro 222,50 + 0,013% della parte eccedente Euro 250.000 |
oltre Euro 500.000 fino a Euro 1.000.000 |
0,010% |
Euro 255,00 + 0,010% della parte eccedente Euro 500.000 |
oltre Euro 1.000.000 fino a Euro 10.000.000 |
0,009% |
Euro 305,00 + 0,009% della parte eccedente Euro 1.000.000 |
oltre Euro 10.000.000 fino a Euro 35.000.000 |
0,005% |
Euro 1.115,00 + 0,005% della parte eccedente Euro 10.000.000 |
oltre Euro 35.000.000 fino a Euro 50.000.000 |
0,003% |
Euro 2.365,00 + 0,003% della parte eccedente Euro 35.000.000 |
oltre Euro 50.000.000 |
0,001% |
Euro 2.815,00 + 0,001% della parte eccedente Euro 50.000.000 fino a un massimo di Euro 40.000,00 |
Unità locali e sedi secondarie - L'importo dovuto per le sedi secondarie, per i depositi e comunque per ogni unità locale diversa dalla sede principale è pari al 20% del diritto dovuto per la sede principale, fino a un massimo di Euro 200,00.
Fatturato - La circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 19230 del 03/03/2009 riporta i nuovi criteri per l'individuazione della corretta base imponibile da considerare ai fini del calcolo del dovuto, alla luce delle modifiche della normativa IRAP introdotte dalla legge finanziaria 2008.
Trasferimento della sede - Nel caso di trasferimento in corso d'anno della sede legale o principale in altra provincia, il diritto è dovuto alla Camera di Commercio di provenienza.
Il termine per il pagamento del diritto da effettuare in unica soluzione - coincide con quello per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi (16 giugno 2014) oppure entro il diverso termine stabilito dall'art. 17 del D.P.R. 07/12/2001 n. 435. Il versamento del diritto annuale può essere effettuato entro il 30° giorno successivo al termine ordinario sopraindicato maggiorando il diritto dovuto dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo anche in presenza di pagamento eseguito integralmente in compensazione (Circolare del M.A.P. n. 35872005).
Modalità di pagamento - Dal 1° ottobre 2006 i titolari di partita Iva hanno l'obbligo di effettuare i versamenti fiscali e previdenziali esclusivamente per via telematica (articolo 37, comma 49 del D.L. n. 223/06). Per effettuare il versamento telematico basta seguire le istruzioni pubblicate sul sito http://www.agenziaentrate.it
Arrotondamento: d opo aver eseguito tutti i conteggi intermedi per la sede e le unità locali (mantenendo cinque decimali), va eseguito un unico arrotondamento finale all'unità di euro, alla luce del criterio indicato dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 106/E del 21/12/2001 e delle precisazioni contenute dalla circolare n. 19230/2009 del Ministero dello Sviluppo Economico, consultabile sul sito della Camera di Commercio. L'unica eccezione è rappresentata dalla maggiorazione dello 0,40%, dovuta se il diritto viene versato entro i trenta giorni successivi alla scadenza; in questo caso non si procede ad alcun arrotondamento e si versano anche gli eventuali decimali.
A chi rivolgersi
Ufficio Diritto Annuale
tel. 0881 797242/240
Le istanze, in modalità telematica, possono essere inviate all’indirizzo cciaa@fg.legalmail.camcom.it.
Si precisa che verrà dato seguito solo ad istanze presentate ai sensi dell’art.38 del D.P.R. n.445/2000 e dell'art.65 del D. Lgs. n.82/2005. Allo stesso modo deve essere dimostrato il conferimento ad altro soggetto del potere di rappresentanza per la formazione di istanze nonché per il ritiro di atti e documenti.
Modulistica e documenti
- Regolamento relativo all'applicazione delle sanzioni amministrative D.Lgs 54 del 27 gennaio 2005
- Regolamento camerale per la disciplina dei procedimenti di applicazione delle sanzioni amministrative tributarie
- Nota del Ministero dello sviluppo economico prot. n. 0201237 del 05.12.2013
- Guida completa al pagamento del Diritto Annuale 2014
Art. 38 del D.P.R. n.445/2000
Modalità di invio e sottoscrizione delle istanze 1. Tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici servizi possono essere inviate anche per fax e via telematica.(L) 2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica ivi comprese le domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione, a qualsiasi titolo, in tutte le pubbliche amministrazioni, o per l'iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti presso le pubbliche amministrazioni, sono valide se effettuate secondo quanto previsto dall'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. (L) (comma sostituito dall'art. 65 del d.lgs. n. 82 del 2005, poi così modificato dall'art. 47 del d.lgs. n. 235 del 2010) 3. Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo. La copia dell'istanza sottoscritta dall'interessato e la copia del documento di identità possono essere inviate per via telematica; nei procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici, detta facoltà è consentita nei limiti stabiliti dal regolamento di cui all’articolo 15, comma 2 della legge 15 marzo 1997, n. 59. (L) (comma così modificato dall'art. 47 del d.lgs. n. 235 del 2010) 3-bis. Il potere di rappresentanza per la formazione e la presentazione di istanze, progetti, dichiarazioni e altre attestazioni nonché per il ritiro di atti e documenti presso le pubbliche amministrazioni e i gestori o esercenti di pubblici servizi può essere validamente-conferito ad altro soggetto con le modalità di cui al presente articolo. (comma aggiunto dall'art. 47 del d.lgs. n. 235 del 2010)
Art.65 del D. Lgs. n.82/2005
Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica 1. Le istanze e le dichiarazioni presentate per via telematica alle pubbliche amministrazioni e ai gestori dei servizi pubblici ai sensi dell’articolo 38, commi 1 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono valide: a) se sottoscritte mediante la firma digitale o la firma elettronica qualificata, il cui certificato è rilasciato da un certificatore qualificato; b) ovvero, quando l’istante o il dichiarante è identificato attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID), nonché attraverso uno degli altri strumenti di cui all’articolo 64, comma 2-novies, nei limiti ivi previsti; c) ovvero sono sottoscritte e presentate unitamente alla copia del documento d’identità; c-bis) ovvero se trasmesse dall’istante o dal dichiarante mediante la propria casella di posta elettronica certificata purché le relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare, anche per via telematica secondo modalità definite con regole tecniche adottate ai sensi dell’articolo 71, e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato. In tal caso, la trasmissione costituisce dichiarazione vincolante ai sensi dell’articolo 6, comma 1, secondo periodo. Sono fatte salve le disposizioni normative che prevedono l’uso di specifici sistemi di trasmissione telematica nel settore tributario;
A CHI RIVOLGERSI
Ufficio Tributi
Camera di Commercio
Area Segreteria Generale - Servizio II
Ufficio Tributi
stanza 12 | Primo Piano
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0881 797 325