Diritto Annuale 2024

Diritto Annuale 2024

Indici dei contenuti

Collegandosi al sito dirittoannuale.camcom.it si può procedere a calcolare agevolmente l’esatto importo da versare, con la disponibilità della soluzione di pagamento online offerta dalla piattaforma pagoPA, realizzata dall’Agenzia per l’Italia digitale.

Il termine ordinario per il pagamento del diritto annuale dei soggetti già iscritti al 1°gennaio 2024 è fissato al 01 luglio 2024 con la possibilità di versare entro il 31 luglio 2024 con la maggiorazione dello 0,40%. La maggiorazione va sommata al diritto dovuto e versata con i decimali ed è dovuta anche nel caso di compensazione con altri crediti a saldo zero.

Nel caso di trasferimento della sede legale in altra provincia, il diritto è dovuto alla Camera di Commercio ove è ubicata la sede legale al 1°gennaio 2024 o alla diversa data se l’impresa è stata costituita successivamente al 1°gennaio.

Con nota n. 383421 del 20/12/2023 il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha definito gli importi del diritto annuale 2024, confermando la riduzione percentuale del 50% disposta dal comma 1 dell'art. 28 D.L. 24 giugno 2014 n. 90 rispetto agli importi stabiliti per l'anno 2014.

Con D.M. 23 febbraio 2023 – entrato in vigore in data 17/04/2023 - il Ministro delle Imprese e del Made in Italy ha autorizzato, ai sensi dell’articolo 18, comma 10, della legge n. 580/1993, l’incremento della misura del diritto annuale del 20% per gli anni 2023, 2024 e 2025 per le Camere di Commercio indicate nell’allegato A, così come adottato nelle delibere dei relativi enti camerali.

Per la Camera di Commercio di Foggia, pertanto, è stato autorizzato un incremento del 20%.

Soggetti tenuti al versamento del diritto annuale in misura fissa
Per le imprese individuali iscritte nel Registro delle Imprese e per i soggetti iscritti al REA, il diritto è dovuto in cifra fissa, per le società semplici e le società tra avvocati di cui al comma 2 dell'art. 16 del D. Lgs. 2/2/2001, n. 96, benché tenute al versamento di un diritto annuale commisurato al fatturato, il citato decreto ha stabilito un regime transitorio in virtù del quale l'importo dovuto è in misura fissa, come specificato nella seguente tabella, contenente gli importi dovuti e la distinzione tra importo base (già ridotto del 50%) e maggiorazione del 20%:

TIPO DI IMPRESA SEDE                 UNITÀ LOCALE
Imprese individuali (piccoli imprenditori) € 53,00
(€ 44,00 + € 8,80 magg. 20%)
€ 11,00
(€ 8,80 + € 1,76 magg. 20%)
Imprese individuali (iscritte o annotate nella sezione ordinaria del R.I.) € 120,00
(€ 100,00 + € 20,00 magg. 20%)
€ 24,00
(€ 20,00 + € 4,00 magg. 20%)
Società semplici agricole € 60,00
(€ 50,00 + € 10,00 magg. 20%)
€ 12,00
(€ 10,00 + € 2,00 magg. 20%)
Società semplici non agricole € 120,00
(€ 100,00 + € 20,00 magg. 20%)
€ 24,00
(€ 20,00 + € 4,00 magg. 20%)
Società tra avvocati (co 2 art.16 D.Lgs. n. 96/2001) € 120,00
(€ 100,00 + € 20,00 magg. 20%)
€ 24,00
(€ 20,00 + € 4,00 magg. 20%)
Soggetti iscritti nel REA € 18,00
(€ 15,00 + € 3,00 magg. 20%)
 
     
Imprese con sede principale all'estero per ciascuna unità locale/sede secondaria € 66,00 (€ 60,00 + € 6,00 magg. 20%)

 

Soggetti tenuti al versamento del diritto annuale commisurato al fatturato
Per tutti gli altri soggetti iscritti nel Registro delle Imprese diversi da quelli indicati al punto precedente, l'importo del diritto dovuto è commisurato al fatturato complessivo dell'impresa conseguito nell'esercizio precedente. Il fatturato si ricava dai quadri del modello IRAP 2024. Per l'individuazione dei righi di tale modello costituenti la base imponibile è necessario fare riferimento alla Nota del Ministero dello Sviluppo Economico n.19230 del 03/03/2009.
L’importo da versare si ottiene applicando al fatturato complessivo realizzato nel 2023 la misura fissa e le aliquote riportate nella sottostante tabella. Il diritto da versare si determina sommando gli importi dovuti per ciascun scaglione, considerando la misura fissa e le aliquote per tutti i successivi scaglioni fino a quello nel quale rientra il fatturato complessivo realizzato dall’impresa:

SCAGLIONI DI FATTURATO ALIQUOTE IMPORTO DOVUTO PER LA SEDE
da € 0 fino a € 100.000 Misura fissa € 200,00
oltre € 100.000 - fino a € 250.000 0,015% € 200,00 + 0,015% della parte eccedente € 100.000
oltre € 250.000 - fino a € 500.000 0,013% € 222,50 + 0,013% della parte eccedente € 250.000
oltre € 500.000 - fino a € 1.000.000 0,010% € 255,00 + 0,010% della parte eccedente € 500.000
oltre € 1.000.000 fino a € 10.000.000 0,009% € 305,00 + 0,009% della parte eccedente € 1.000.000
oltre € 10.000.000 fino a € 35.000.000 0,005% € 1.115,00 + 0,005% della parte eccedente € 10.000.000
oltre € 35.000.000 fino a € 50.000.000 0,003% € 2.365,00 + 0,003% della parte eccedente € 35.000.000
oltre € 50.000.000 0,001% € 2.815,00 + 0,001% della parte eccedente € 50.000.000
fino a un massimo di € 40.000,00

 

L'importo base risultante dal calcolo va quindi ridotto del 50% e poi aumentato del 20%. 
Per le imprese con fatturato fino a € 100.000 il diritto dovuto è pari a € 120,00 (€ 100,00 di diritto + € 20,00 di maggiorazione).
Le imprese che esercitano attività economica anche attraverso unità locali devono versare, per ciascuna di esse, alla Camera di Commercio nel cui territorio ha sede l’unità locale, un diritto pari al 20% di quello dovuto per la sede principale fino ad un massimo di 120,00 euro per ogni unità locale.
Al fine di agevolare la determinazione dell’importo si rimanda al foglio di calcolo.

Come versare
Il versamento del diritto annuale va eseguito in unica soluzione scegliendo, in alternativa, di:

  • PAGARE ONLINE TRAMITE LA PIATTAFORMA PAGOPA. Collegandosi al sito dirittoannuale.camcom.it e utilizzando la funzione ‘calcola e paga’, si può calcolare quanto dovuto e anche pagare direttamente on line (l'accesso sarà possibile da parte di tutte le imprese senza necessità di autenticazione. Sarà sufficiente indicare il proprio Codice fiscale. È possibile inserire la casella P.E.C. dell’impresa per la ricezione in automatico degli estremi di calcolo);
  • PAGARE CON IL MODELLO F24 UTILIZZATO PER IL VERSAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI. Il versamento può essere effettuato mediante il servizio telematico F24 Web o avvalendosi dei servizi offerti dalle Banche e dalle Poste Italiane. Maggiori informazioni sul sito www.agenziaentrate.it. 

Le sezioni del Modello F24 si compilano come segue:

Sezione Modalità di compilazione
Contribuente indicare il codice fiscale dell’impresa (non la partita iva), i dati anagrafici e il domicilio fiscale
Sezioni IMU ED
ALTRI TRIBUTI
LOCALI
codice ente/codice comune: FG (compilare le prime due caselle da sinistra e lasciare vuote le due successive)
codice tributo: 3850
anno di riferimento: 2024
importi a debito versati: scrivere l’importo previsto

 

Attenzione
Tutti i contribuenti titolari di partita IVA sono obbligati ad utilizzare il modello F24 on line. Il versamento può essere effettuato direttamente (mediante il servizio telematico Entratel o Fisconline o avvalendosi dei servizi offerti dalle Banche e dalle Poste Italiane) o tramite gli intermediari abilitati al servizio telematico Entratel. Maggiori informazioni sul sito www.agenziaentrate.it.

Sanzioni
Si rammenta che nei casi di tardivo od omesso pagamento si applica una sanzione in base a quanto previsto dalla legge (D.M. 54/2005) e dal Regolamento adottato dalla Camera di Commercio di Foggia con deliberazione del Consiglio n.18 del 17/10/2005 e s.m.i. Le imprese, che non provvedono al pagamento del diritto annuale entro i termini possono ancora sanare spontaneamente la violazione beneficiando di riduzioni automatiche sulle misure minime delle sanzioni applicabili, avvalendosi dell'istituto del ravvedimento operoso entro un anno dalla scadenza del termine (D.Lgs. 472/97) utilizzando i codici tributo 3851 e 3852 rispettivamente per interessi e sanzioni.
Si ricorda, inoltre, che:

  • il pagamento del diritto annuale (codice tributo 3850), può essere oggetto di compensazione con altri crediti;
  • il pagamento della sanzione (codice tributo 3852) e degli interessi (codice tributo 3851) non è compensabile con eventuali ulteriori crediti vantati (Risoluzione Agenzia delle Entrate n.115/E del 23/05/2003).

Rilascio certificazione
Si rammenta che il pagamento del diritto annuale è condizione necessaria al rilascio delle certificazioni da parte del Registro delle Imprese (art.24, comma 35 della Legge n.449/1007).

Avviso Posta Elettronica Certificata
Si ricorda che tutte le imprese sono tenute, ai sensi della normativa vigente, a dichiarare alla Camera di Commercio il proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) e di comunicarne eventuali variazioni. Per ulteriori informazioni consultare il sito www.registroimprese.it/pratiche-semplici.
La PEC è una soluzione digitale, sicura ed economica, che consente l’invio di messaggi la cui trasmissione è valida agli effetti di legge e pertanto può essere utilizzata in sostituzione di strumenti tradizionali quali raccomandata con ricevuta di ritorno.

Attenzione alle comunicazioni ingannevoli
Sono stati segnalati alcuni casi nei quali, tramite bollettino di c/c postale, viene richiesto il pagamento di somme relative alla pubblicazione di annuari, l’iscrizione in repertori, elenchi e registri, l’abbonamento a riviste specializzate, nonché l’offerta di prestazioni assistenziali e/o previdenziali: si tratta di iniziative promosse da organismi privati che nulla hanno in comune con l’Ente pubblico Camera di Commercio I.A.A. e per le quali non sussiste alcun obbligo di pagamento degli importi richiesti.
Si invita a diffidare di queste iniziative, e se il bollettino vi sembra sospetto, contattate la Camera di Commercio per verificare la loro autenticità.
Su questo argomento l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha realizzato un Vademecum anti-inganni contro le indebite richieste di pagamento alle aziende. Si tratta di uno strumento divulgativo a favore delle imprese, affinché siano adeguatamente informate e dunque in grado di proteggersi da ricorrenti raggiri commerciali posti in essere ai loro danni.
Cosa deve insospettire, a cosa fare attenzione: a questo è dedicato il Vademecum "IO NON CI CASCO! - BOLLETTINI E MODULI INGANNEVOLI" predisposto dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM).
Maggiori informazioni sul sito AGCM www.agcm.it/pubblicazioni/mini-guide.

Informazioni

  • Si precisa che le istanze telematiche ufficiali (richieste di sgravio, richieste di rimborso, ecc.) devono essere trasmesse all'indirizzo PEC: cciaa@fg.legalmail.camcom.it e devono essere presentate, a pena di improcedibilità, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000 e dell'art. 65 del D. Lgs. n. 82/2005.

Modulistica e documenti

 

Aggiornato il   28/05/2024 - 12:09
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