Diritto annuale 2016

Diritto annuale 2016

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Con Nota n. 279880 del 22/12/2015, il Ministero dello Sviluppo Economico ha stabilito gli importi del diritto annuale 2016, confermando la riduzione percentuale del 40%disposta dal co. 1 dell'art. 28 D.L. 24 giugno 2014 n. 90 rispetto agli importi stabiliti per l'anno 2014.

Per il triennio 2016/2018 il Consiglio della Camera di Commercio di Foggia ha deliberato, ai sensi dellart.18, comma 10 della Legge n.580/93, la maggiorazione del 20% sugli importi stabiliti dal Ministero dello Sviluppo Economico (deliberazione n.29 del 14-12-2015).

Quando versare:
Il termine per il pagamento del diritto coincide con quello per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi salvo proroghe, con la possibilità di versare nei 30 giorni successivi a tale termine con la maggiorazione dello 0,40%.
Quest'anno, salvo proroghe, il termine di scadenza è il 16 giugno 2016.

Tabella importi aggiornati Diritto Annuale 2016
(gli importi sono già ridotti del 40% e maggiorati del 20%)

SEZIONE SPECIALE

SEDE

UNITÀ LOCALE

Imprese individuali (piccoli imprenditori)

(63,36)* Euro 63,00

(12,67)* Euro 13,00

Società semplici agricole

Euro 72,00

(14,40)* Euro 14,00

Società semplici non agricole

Euro 144,00

(28,80)* Euro 29,00

Società tra avvocati
(co 2 art.16 D.Lgs. n. 96/2001)

Euro 144,00

(28,80)* Euro 29,00

Solo REA

(21,60)* Euro 22,00

0

SEZIONE ORDINARIA

SEDE

UNITÀ LOCALE

Società di persone

Euro 144,00

(28,80)* Euro 29,00

Società di capitali

Euro 144,00

(28,80)* Euro 29,00

Società cooperative

Euro 144,00

(28,80)* Euro 29,00

Consorzi

Euro 144,00

(28,80)* Euro 29,00

Imprese individuali (iscritte in sez. ord.)

Euro 144,00

(28,80)* Euro 29,00

Unità locali/sede secondaria di imprese con sede all'estero (79,20)**Euro79,00

 

* ATTENZIONE! Nel caso di iscrizione contemporanea di sede e una o più UL, l'arrotondamento andrà effettuato sul totale dell'importo (ad es. iscrizione sede + UL è 63,36 + 12,67 = 76,03 che arrotondato diventa Euro 76,00); oppure 144,00 + 28,80= 172,80 che arrotondato diventa 173,00 Euro.
** L'importo con la riduzione del 40% e la successiva maggiorazione del 20% è Euro 79,20 (che con l'arrotondamento diventa Euro 79,00). Nel caso quindi in cui vengono iscritte più UL o una sede secondaria ed una o più UL, è necessario, in un primo momento, calcolare l'importo non arrotondato e successivamente, sull'importo finale così ottenuto, applicare l'arrotondamento. Ad es. nel caso di apertura di n. 2 UL, si sommano gli importi non arrotondati 79,20 + 79,20 = 158,40 che arrotondato diventa 158,00 Euro

Informativa (art.8 del D.M. 11 maggio 2001, n.359)
Con la suddetta nota n. 279880 del 22/12/2015, il Ministero dello Sviluppo Economico ha autorizzato le Camere di Commercio ad inviare la consueta informativa annuale esclusivamente a mezzo Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) alla casella dichiarata al Registro delle imprese. Persiste l'obbligo dell'invio cartaceo per un numero limitato di soggetti, quali i soggetti c.d. "only REA" e i Consorzi che al momento risultano ancora esclusi dall'obbligo di munirsi di P.E.C.

Ciò nonostante la Camera di Commercio di Foggia, al fine di agevolare le imprese in questo anno di transizione, ha deciso di inviare l'informativa cartacea anche ai soggetti ai quali non è stato possibile recapitare il messaggio a mezzo P.E.C.

Attenzione: a partire dal prossimo anno l'informativa verrà trasmessa esclusivamente a mezzo P.E.C. nei confronti di tutti i soggetti obbligati, ditte individuali e società che sono tenute, ai sensi della normativa vigente, a dichiarare alla Camera di Commercio il domicilio elettronico dell'impresa.

Informativa 2016 sezione ordinaria
Informativa 2016 sezione speciale

Nuovo sito internet di informazione sul diritto annuale
A partire da quest'anno il sistema camerale mette a disposizione delle imprese un nuovo sito internet di informazione e calcolo del diritto annuale http://dirittoannuale.camcom.it

Le imprese potranno:

  • consultare le pagine informative sulla Camera di commercio ed i servizi da questa erogati;
  • consultare la normativa di riferimento del Diritto annuale;
  • calcolare l'esatto importo da versare alla scadenza ordinaria del versamento, riducendo al minimo la possibilità di commettere errori;
  • ottenere la risultanza del calcolo direttamente al proprio indirizzo elettronico.

L'accesso sarà possibile da parte di tutte le imprese senza necessità di autenticazione. Sarà sufficiente indicare il proprio Codice fiscale e la casella P.E.C. per la ricezione in automatico degli estremi di calcolo ed eventuale ricevuta di versamento (nel caso di soggetti che non hanno l'obbligo di dichiarazione della P.E.C. occorrerà indicare una casella di posta elettronica non certificata).

Il sito consentirà, inoltre, di procedere al pagamento del diritto dovuto per il 2016 (è quindi escluso qualsiasi pagamento relativo ad anni precedenti o con ravvedimento operoso) attraverso la piattaforma PAGO PA, modalità alternativa a quella prevista dalla normativa (modello F24); tale modalità, oltre a venire incontro al bisogno di agevolare i rapporti tra i contribuenti e le istituzioni, risponde all'esigenza di innovazione nella materia legata ai sistemi telematici di pagamento tra impresa e Pubblica Amministrazione, così da incentivare una maggiore crescita del livello di digitalizzazione del Paese.

In alternativa è possibile utilizzare il foglio di calcolo appositamente predisposto.

AVVISO

Versamento diritto annuale 2016, proroga dei termini per i contribuenti per i quali sono previsti gli studi di settore
14/07/2016 | Con DPCM 15 giugno 2016 pubblicato in G.U. n. 139 del 16/06/2016 è stato prorogato dal 16 giugno al 6 luglio 2016 il termine per il versamento delle imposte risultanti dalle dichiarazioni Unico, Irap e dalla dichiarazione unificata annuale per tutti i contribuenti (persone fisiche e non) che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore . (Leggi anche DPCM 15 giugno 2016 e Nota MISE 20 giugno 2016). 
Pertanto anche il versamento del diritto annuale, per le imprese che esercitano attività per le quali sono stati elaborati gli studi di settore e come sopra indicato, ha come nuova scadenza il 6 luglio 2016.
Il versamento potrà essere effettuato anche dal 7 luglio 2016 al 22 agosto 2016 con la maggiorazione dello 0,40%.

RAVVEDIMENTO OPEROSO DIRITTO ANNUALE 2016
L'istituto del ravvedimento operoso, introdotto in via generale dall'articolo 13 del D.lgs. 472/97, ed esteso al diritto annuale con decreto del Ministero delle attività produttive 27 gennaio 2005, n.54, consente al contribuente di sanare spontaneamente le violazioni commesse, quali le irregolarità di pagamento, mediante la corresponsione di una sanzione ridotta rispetto a quella ordinaria del 30%, a condizione che la violazione stessa non sia già stata accertata e che il pagamento della sanzione ridotta venga eseguito contestualmente alla regolarizzazione del diritto dovuto, nonché al pagamento degli interessi di mora calcolati al tasso legale.
CLICCA QUI PER MAGGIORI INFORMAZIONI SUL RAVVEDIMENTO OPEROSO DIRITTO ANNUALE 2016

A CHI RIVOLGERSI

Ufficio Diritto Annuale
tel. 0881 797242/240

Le istanze, in modalità telematica, possono essere inviate all’indirizzo cciaa@fg.legalmail.camcom.it.
Si precisa che verrà dato seguito solo ad istanze presentate ai sensi dell’art.38 del D.P.R. n.445/2000 e dell'art.65 del D. Lgs. n.82/2005. Allo stesso modo deve essere dimostrato il conferimento ad altro soggetto del potere di rappresentanza per la formazione di istanze nonché per il ritiro di atti e documenti.

 
Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica  1. Le istanze e le dichiarazioni presentate per via telematica alle pubbliche amministrazioni e ai gestori dei servizi pubblici ai sensi dell’articolo 38, commi 1 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono valide:  a) se sottoscritte mediante la firma digitale o la firma elettronica qualificata, il cui certificato è rilasciato da un certificatore qualificato;  b) ovvero, quando l’istante o il dichiarante è identificato attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID), nonché attraverso uno degli altri strumenti di cui all’articolo 64, comma 2-novies, nei limiti ivi previsti;  c) ovvero sono sottoscritte e presentate unitamente alla copia del documento  d’identità;  c-bis) ovvero se trasmesse dall’istante o dal dichiarante mediante la propria casella di posta elettronica certificata purché le relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare, anche per via telematica secondo modalità definite con regole tecniche adottate ai sensi dell’articolo 71, e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato.  In tal caso, la trasmissione costituisce dichiarazione vincolante ai sensi dell’articolo 6, comma 1, secondo periodo. Sono fatte salve le disposizioni normative che prevedono l’uso di specifici sistemi di trasmissione telematica nel settore tributario;

MODULISTICA E DOCUMENTI

Approfondimenti normativi

Art. 38 del D.P.R. n.445/2000

Modalità di invio e sottoscrizione delle istanze 1. Tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici servizi possono essere inviate anche per fax e via telematica.(L) 2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica ivi comprese le domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione, a qualsiasi titolo, in tutte le pubbliche amministrazioni, o per l'iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti presso le pubbliche amministrazioni, sono valide se effettuate secondo quanto previsto dall'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. (L) (comma sostituito dall'art. 65 del d.lgs. n. 82 del 2005, poi così modificato dall'art. 47 del d.lgs. n. 235 del 2010) 3. Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo. La copia dell'istanza sottoscritta dall'interessato e la copia del documento di identità possono essere inviate per via telematica; nei procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici, detta facoltà è consentita nei limiti stabiliti dal regolamento di cui all’articolo 15, comma 2 della legge 15 marzo 1997, n. 59. (L) (comma così modificato dall'art. 47 del d.lgs. n. 235 del 2010) 3-bis. Il potere di rappresentanza per la formazione e la presentazione di istanze, progetti, dichiarazioni e altre attestazioni nonché per il ritiro di atti e documenti presso le pubbliche amministrazioni e i gestori o esercenti di pubblici servizi può essere validamente-conferito ad altro soggetto con le modalità di cui al presente articolo. (comma aggiunto dall'art. 47 del d.lgs. n. 235 del 2010)

Art.65 del D. Lgs. n.82/2005

Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica 1. Le istanze e le dichiarazioni presentate per via telematica alle pubbliche amministrazioni e ai gestori dei servizi pubblici ai sensi dell’articolo 38, commi 1 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono valide: a) se sottoscritte mediante la firma digitale o la firma elettronica qualificata, il cui certificato è rilasciato da un certificatore qualificato; b) ovvero, quando l’istante o il dichiarante è identificato attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID), nonché attraverso uno degli altri strumenti di cui all’articolo 64, comma 2-novies, nei limiti ivi previsti; c) ovvero sono sottoscritte e presentate unitamente alla copia del documento d’identità; c-bis) ovvero se trasmesse dall’istante o dal dichiarante mediante la propria casella di posta elettronica certificata purché le relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare, anche per via telematica secondo modalità definite con regole tecniche adottate ai sensi dell’articolo 71, e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato. In tal caso, la trasmissione costituisce dichiarazione vincolante ai sensi dell’articolo 6, comma 1, secondo periodo. Sono fatte salve le disposizioni normative che prevedono l’uso di specifici sistemi di trasmissione telematica nel settore tributario;

Aggiornato il   06/07/2023 - 09:43
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