Diritto annuale 2015
Diritto annuale 2015
L'articolo 28, comma, del Decreto Legge 24/06/2014, n.90, convertito con modificazioni nella Legge 11/08/2014, n.114, ha ridotto del 35% l'importo del diritto annuale 2015, rispetto alle misure previste nel 2014.
Con nota prot. n.227775 del 29/12/2014, il Ministero dello Sviluppo Economico ha fornito le prime indicazioni in merito all'applicazione di tale riduzione, precisando i nuovi importi dovuti dai soggetti iscritti nel Registro Imprese ed al REA a partire dall'1/1/2015.
AGGIORNAMENTI
- Giugno 2015 - Diritto Annuale 2015 con possibilità di proroga al 6 luglio per gli studi di settore
Si ricorda che il 16 giugno scade il diritto annuale, ossia il tributo che tutte le imprese annotate o iscritte al Registro delle Imprese della Camera di Commercio nonché i soggetti iscritti al repertorio Economico Amministrativo (REA) sono tenuti a versare. Per i contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore il pagamento slitta dal 16 giugno al 6 luglio 2015 (Proroga di cui al DPCM del 9 giugno 2015, GU n. 134/12.06.2015).
SOGGETTI |
Sede |
Unità locale |
Imprese individuali iscritte nella Sezione Speciale del Registro Imprese |
Euro 57,20 (1) |
Euro 11,44 (2) |
Imprese iscritte nella Sezione Ordinaria del Registro Imprese: |
Euro 130,00 |
Euro 26,00 |
Società semplice agricola |
Euro 65,00 |
Euro 13,00 |
Società semplice non agricola |
Euro 130,00 |
Euro 26,00 |
Unità locale/sede secondaria di impresa con sede principale all'estero |
== |
Euro 71,50 |
Società tra avvocati (ex D. Lgs. 96/2001) |
Euro 130,00 |
Euro 26,00 |
Soggetti iscritti nel REA (Repertorio Economico Amministrativo) |
Euro 19,50 |
===== |
(*) l'importo totale deve essere arrotondato all'unità di euro secondo le modalità previste dalla nota MISE n. 19230 del 30/03/2009. Ecco alcuni esempi :
- se un'impresa individuale si iscrive nel 2015 in sezione speciale versa Euro 57,00 (1)
- se un'impresa individuale iscritta nella sezione speciale apre una unità locale con protocolli separati paga Euro 11,00 per ognuna (2) (Euro 11,44 arrotondato),
- se un'impresa individuale iscritta nella sezione speciale denuncia con lo stesso protocollo l'apertura di due unità locali paga Euro 23,00 euro anziché 22,00 (11,44x2=22,88 arrotondato 23,00);
- se un'impresa individuale si iscrive nel 2015 contemporaneamente con sede e n. 1 unità locale versa Euro 69,00 (Euro 57,20+ 11,44= 68,64) (1-2);
A chi rivolgersi
Ufficio Diritto Annuale
tel. 0881 797242/240
Le istanze, in modalità telematica, possono essere inviate all’indirizzo cciaa@fg.legalmail.camcom.it.
Si precisa che verrà dato seguito solo ad istanze presentate ai sensi dell’art.38 del D.P.R. n.445/2000 e dell'art.65 del D. Lgs. n.82/2005. Allo stesso modo deve essere dimostrato il conferimento ad altro soggetto del potere di rappresentanza per la formazione di istanze nonché per il ritiro di atti e documenti.
Modulistica e documenti
- Regolamento relativo all'applicazione delle sanzioni amministrative D.Lgs 54 del 27 gennaio 2005
- Regolamento camerale per la disciplina dei procedimenti di applicazione delle sanzioni amministrative tributarie
- Modello richiesta di rimborso diritto annuale
- Modello richiesta di sgravio diritto annuale
Art. 38 del D.P.R. n.445/2000
Modalità di invio e sottoscrizione delle istanze 1. Tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici servizi possono essere inviate anche per fax e via telematica.(L) 2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica ivi comprese le domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione, a qualsiasi titolo, in tutte le pubbliche amministrazioni, o per l'iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti presso le pubbliche amministrazioni, sono valide se effettuate secondo quanto previsto dall'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. (L) (comma sostituito dall'art. 65 del d.lgs. n. 82 del 2005, poi così modificato dall'art. 47 del d.lgs. n. 235 del 2010) 3. Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo. La copia dell'istanza sottoscritta dall'interessato e la copia del documento di identità possono essere inviate per via telematica; nei procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici, detta facoltà è consentita nei limiti stabiliti dal regolamento di cui all’articolo 15, comma 2 della legge 15 marzo 1997, n. 59. (L) (comma così modificato dall'art. 47 del d.lgs. n. 235 del 2010) 3-bis. Il potere di rappresentanza per la formazione e la presentazione di istanze, progetti, dichiarazioni e altre attestazioni nonché per il ritiro di atti e documenti presso le pubbliche amministrazioni e i gestori o esercenti di pubblici servizi può essere validamente-conferito ad altro soggetto con le modalità di cui al presente articolo. (comma aggiunto dall'art. 47 del d.lgs. n. 235 del 2010)
Art.65 del D. Lgs. n.82/2005
Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica 1. Le istanze e le dichiarazioni presentate per via telematica alle pubbliche amministrazioni e ai gestori dei servizi pubblici ai sensi dell’articolo 38, commi 1 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono valide: a) se sottoscritte mediante la firma digitale o la firma elettronica qualificata, il cui certificato è rilasciato da un certificatore qualificato; b) ovvero, quando l’istante o il dichiarante è identificato attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID), nonché attraverso uno degli altri strumenti di cui all’articolo 64, comma 2-novies, nei limiti ivi previsti; c) ovvero sono sottoscritte e presentate unitamente alla copia del documento d’identità; c-bis) ovvero se trasmesse dall’istante o dal dichiarante mediante la propria casella di posta elettronica certificata purché le relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare, anche per via telematica secondo modalità definite con regole tecniche adottate ai sensi dell’articolo 71, e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato. In tal caso, la trasmissione costituisce dichiarazione vincolante ai sensi dell’articolo 6, comma 1, secondo periodo. Sono fatte salve le disposizioni normative che prevedono l’uso di specifici sistemi di trasmissione telematica nel settore tributario;
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Camera di Commercio
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