Gestisci la tua impresa

Diritto annuale 2011

Il diritto annuale è il tributo che ogni impresa, iscritta o annotata nel Registro delle imprese e nel REA , è tenuta a versare alla Camera di Commercio di riferimento (art. 18 della legge n. 580/1993, per ultimo modificato dal D.Lgs. n. 23 del 15/02/2010 ).

Il Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con Decreto 21/04/2011 pubblicato nella G.U. n.127 del 03/06/2011, ha determinato gli importi del diritto annuale da versare alle Camere di Com­mercio per l'anno 2011.

Diritto annuale 2012

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con nota n. 255658 del 27/12/2011, ha stabilito gli importi del diritto annuale 2012, confermando gli stessi importi del 2011, a carico delle imprese iscritte o annotate al Registro delle Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, come stabilito dall'art. 18 della Legge n. 580 del 29/12/1993.

Diritto annuale 2013

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con nota n. 0261118 del 21/12/2012, ha stabilito gli importi del diritto annuale 2013, confermando gli stessi importi del 2012, a carico delle imprese iscritte o annotate al Registro delle Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, come stabilito dall'art. 18 della Legge n. 580 del 29/12/1993.

AGGIORNAMENTI:

Diritto annuale 2014

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con nota n. 0201237 del 05/12/2013, ha stabilito gli importi del diritto annuale 2014, confermando gli stessi importi del 2013, a carico delle imprese iscritte o annotate al Registro delle Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, come stabilito dall'art. 18 della Legge n. 580 del 29/12/1993.

AGGIORNAMENTI

Diritto annuale 2018


IMPORTANTE
Alcuni utenti segnalano di aver ricevuto la comunicazione per il pagamento del diritto annuale 2018 nonostante la loro impresa risulti cessata nell’anno 2017. Si precisa che tale lettera costituisce solo informativa in vista della scadenza del pagamento del diritto annuale e comunque si conferma che tali imprese NON sono tenute al versamento del tributo in questione.