Verifiche periodiche - Controlli contraddittorio

Verifiche periodiche - Controlli contraddittorio

Come previsto dal D.M. 93/2017, dal 19 marzo 2019 l'attività di verificazione periodica degli strumenti di misura è effettuata solo dagli Organismi accreditati che risultino iscritti nell'apposito elenco Unioncamere. Le richieste di verificazione periodica non possono essere più gestite dalla Camera di Commercio e devono essere presentate agli Organismi accreditati. Il titolare dello strumento di misura (bilance, erogatori di carburante ecc.) richiede una nuova verificazione periodica almeno cinque giorni lavorativi prima della scadenza della precedente o entro dieci giorni lavorativi dall'avvenuta riparazione dei propri strumenti se tale riparazione ha comportato la rimozione di etichette o di ogni altro sigillo anche di tipo elettronico (art. 4 comma 8).

In occasione della prima verifica periodica ad ogni strumento verrà rilasciato, senza alcun costo aggiuntivo, il libretto metrologico (art. 4 comma 12) da custodire ed esibire alle autorità di controllo e dove andranno annotate tutte le riparazioni e le verifiche effettuate.

Si rende noto che (art. 5 comma 1) la CCIAA effettua, senza preavviso e senza determinata periodicità, controlli casuali sugli strumenti in attività. La mancata esecuzione della verifica periodica sarà sanzionata ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs n. 507/99 e dell'art. 13 del D.Lgs n. 517/92.

Sono altresì eseguiti controlli in contraddittorio (art 5 comma 2) nel caso in cui il titolare di uno strumento o altra parte interessata nella misurazione ne faccia richiesta alla Camera di Commercio competente per territorio; i costi dei controlli in contraddittorio sono a carico del soggetto richiedente.

Aggiornato il   10/07/2024 - 11:00
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