Organismo di mediazione

Organismo di mediazione

IMPORTANTE
Dal 15 novembre 2023 sono entrate in vigore le nuove tariffe del servizio di conciliazione modificate ai sensi del DM 150/2023 del Ministero della Giustizia
La Camera di Commercio di Foggia ha stabilito di applicare gli importi per le indennità e le spese del servizio stabilite da Unioncamere, al fine di
garantire l’uniformità della rete camerale; tali importi si riferiscono ad un’ipotesi di valori medi della tabella.

ll Servizio di Conciliazione della Camera di Commercio di Foggia è iscritto al n.214 del Registro Nazionale degli organismi di mediazione tenuto presso il
Ministero della Giustizia e gestisce procedure di mediazione ai sensi del D.lgs n.28/2010 e del D.M. 150/2023 per la risoluzione delle controversie civili e
commerciali vertenti su diritti disponibili.
Dal 30 giugno 2023 sono entrate in vigore in via definitiva le disposizioni della c.d.Riforma Cartabia (D.Lgs. 149/2022) che ha introdotto, all’art. 7, importanti modifiche al D.Lgs. 28/2010 in tema di mediazione civile e commerciale.
Di seguito le principali novità sulla procedura:

  • Nuove materie soggette a condizione di procedibilità (mediazione obbligatoria): contratti di associazione in partecipazione, contratti di consorzio, contratti di franchising, contratti d'opera, contratti di rete, contratti di somministrazione, contratti di subfornitura, società di persone (art. 5 D.Lgs. 28/2010)
  • Mediazione in materia di condominio: l'amministratore di condominio può attivare una procedura di mediazione, aderirvi e parteciparvi, senza dover ottenere una delega/autorizzazione dall'assemblea dei condomini; solo l'eventuale accordo o la proposta di conciliazione eventualmente formulata dal mediatore saranno sottoposti all'approvazione dell'assemblea (art. 5-ter)
  • Implementazione della mediazione demandata dal giudice (art. 5-quater)
  • Clausola di mediazione contrattuale o statutaria: quando il contratto, lo statuto o l'atto costitutivo di un ente pubblico o privato prevedono una clausola di mediazione, l'esperimento della mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale (art. 5-sexies)
  • Durata del procedimento: ai fini della procedibilità della domanda giudiziale, il procedimento ha una durata massima di tre mesi, prorogabile di altri tre con accordo scritto delle parti (art. 6)
  • Primo incontro: abolizione del primo incontro di programmazione “filtro” con apertura immediata della mediazione e conseguente obbligo di pagamento di un’indennità a favore dell’Organismo per lo svolgimento del primo incontro. Le parti svolgeranno pertanto fin da questo incontro una mediazione effettiva. Il primo incontro dovrà avvenire tra i 20 e i 40 giorni dal deposito della domanda (fatte salve eventuali necessità organizzative del Servizio di conciliazione, soprattutto nella prima fase di attuazione delle nuove disposizioni) - art. 8 e dovrà avere una durata minima di 2 ore.
  • Presenza personale delle parti: le parti "partecipano personalmente" alla procedura; solo “in presenza di giustificati motivi, possono delegare un rappresentante, a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari alla composizione della controversia” (art. 8)
  • Patrocinio a spese dello Stato: per l'esenzione dalle spese di mediazione è necessario ottenere ammissione al gratuito patrocinio da parte del consiglio dell'ordine degli avvocati dove ha sede l'organismo di mediazione (art. 15-bis e ss.)
  • Esenzione dall'imposta di registro: il verbale di accordo è esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di € 100.000,00 (art. 17)

Il Servizio è altresì abilitato a gestire controversie riguardanti operatori di telecomunicazioni (telefonia, internet, abbonamenti a servizi televisivi, ecc.) ai sensi della Delibera AGCom 203/2018, in materia di energia elettrica e gas, ai sensi del TICO (Delibera ARERA n. 209-2016-E-com) e in materia di trasporti ai sensi della delibera ART 103/2023.
L'elenco dei mediatori è formato da professionisti che, oltre ad essere in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa, hanno superato specifiche selezioni organizzate da Unioncamere per consentire alle parti in lite di avvalersi di mediatori con elevata professionalità.
Gli incontri di mediazione possono svolgersi sia presso la sede dell'Organismo (Foggia via Michele Protano n.7), sia con collegamento da remoto. In questo caso, è necessario essere in possesso di dispositivo di firma digitale o, in subordine, delegare alla firma un terzo che ne sia provvisto.

Il procedimento di mediazione è disciplinato da un Regolamento.

La mediazione può avere inizio:

  • su iniziativa di parte;
  • in virtù di un'apposita clausola contrattuale o statutaria;
  • su invito del giudice (c.d. mediazione delegata);
  • qualora la legge preveda l'obbligo di esperire un tentativo di mediazione prima di proporre l'azione giudiziale (c.d. mediazione obbligatoria).

Il tentativo di mediazione è condizione di procedibilità in materia di:

  • diritti reali;
  • divisione;
  • successioni ereditarie;
  • patti di famiglia;
  • locazione;
  • comodato;
  • affitto di aziende;
  • risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria;
  • risarcimento del danno derivante da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità;
  • contratti assicurativi;
  • contratti bancari;
  • contratti finanziari;
  • condominio;
  • contratti di associazione in partecipazione;
  • contratti di consorzio; 
  • contratti di franchising;
  • contratti d'opera; 
  • contratti di rete;
  • contratti di somministrazione;
  • contratti di subfornitura;
  • società di persone.

In tutti i predetti casi, il procedimento di mediazione ha inizio con la presentazione di una domanda presso la segreteria dell'organismo di mediazione. Le parti possono scegliere liberamente l'organismo. In caso di più domande, la mediazione si svolgerà davanti all'organismo presso cui è stata presentata e comunicata alla controparte la prima domanda. Il tentativo di mediazione civile ha una durata massima stabilita dalla legge e deve quindi concludersi entro 90 giorni.
La mediazione civile consente di svolgere il tentativo di mediazione senza aggravio dei tempi della giustizia ordinaria.

Attivazione della procedura

Per attivare la procedura occorre presentare alla Segreteria dell'organismo di mediazione della Camera di commercio (o altro organismo), iscritto presso il Registro del Ministero di Giustizia:

  • il modulo di domanda di mediazione (in numero di triplice copia e pari al numero delle controparti per il deposito cartaceo) oppure via PEC all'indirizzo cciaa@fg.legalmail.camcom.it o sulla piattaforma Conciliacamera previa registrazione (www.conciliacamera.it);
  • copia dei documenti ritenuti rilevanti, che saranno depositati presso la Segreteria del servizio (in tante copie quante sono le parti, oltre ad una copia per il conciliatore) e dalla stessa messi a disposizione delle parti invitate;
  • copia di un documento di identità in corso di validità della parte istante;
  • copia del mandato a conciliare rilasciato dal proponente al proprio avvocato per l’assistenza durante il procedimento.

A seguito della presentazione della domanda, la Segreteria dell'organismo fissa il giorno dell'incontro di mediazione e trasmette la domanda all'altra parte, che dovrà, utilizzando l'apposita modulistica, aderire al tentativo di mediazione. La Segreteria individua inoltre il mediatore, all'interno di un elenco costituito da persone che hanno ricevuto un'apposita formazione in tecniche di mediazione, e ne dà comunicazione alle parti.
Dal momento della comunicazione alla controparte, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli stessi effetti della domanda giudiziale. Il mediatore deve fare la proposta se le parti concordemente glielo richiedono. Se la proposta non viene accettata e il processo davanti al giudice viene iniziato, qualora la sentenza corrisponda alla proposta, le spese del processo saranno a carico della parte che ha rifiutato ingiustificatamente la soluzione conciliativa.
Qualora la mediazione porti alla composizione amichevole della controversia, il mediatore redige un verbale contenente il testo dell'accordo, sottoscritto anche dalle parti, che costituisce titolo esecutivo. In tutti i casi in cui la conciliazione non riesce (compresa l'ipotesi di mancata partecipazione di una delle parti all'incontro), il mediatore redige comunque un verbale.

Tutti i pagamenti devono essere effettuati obbligatoriamente con la modalità pagoPA così come previsto dal D.Lgs.n. 217 del 13/12/2017.

La Segreteria del Servizio è a vostra disposizione ai recapiti sotto elencati per qualsiasi informazione.

CONTATTI:
Conciliazione / Mediazione
Via Michele Protano n.7 – 71122 Foggia
Telefono:
0881 - 797217
Email:
conciliazione@fg.camcom.it

Approfondimenti normativi
  • Titolo VIII c.p.c;
  • L.580/93 e succ. modif. art.2 comma 4 lett.a);
  • D.L.vo 28/2010;
  • D.M.150/2023;
  • D.I. 145/2011.
  • D.L. 69/2013 convertito in L. 98/2013.
Aggiornato il   04/03/2024 - 11:59
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A CHI RIVOLGERSI

Evana Ferrara

Area Segreteria Generale - Assistenza alle imprese e servizi di supporto
Ufficio E. Composizione delle controversie e delle situazioni di crisi
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