Imprese di installazione di impianti
Imprese di installazione di impianti
Presupposti
Le imprese che intendono svolgere attività di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione di impianti collocati all’interno di tutti gli edifici e delle relative pertinenze, indipendentemente dalla destinazione d’uso, sono soggette alla disciplina del D.M. n. 37/2008.
Il decreto ha individuato le tipologie di impianti, classificandoli come segue:
- impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l'automazione di porte, cancelli, barriere;
- impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere;
- impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense e di ventilazione ed aerazione dei locali;
- impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie;
- impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali;
- impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, montacarichi, di scale mobili e simili;
- impianti di protezione antincendio.
Requisiti
L’esercizio dell’attività di impiantistica è subordinato al possesso di requisiti tecnico-professionali da parte dell’imprenditore o di altro responsabile tecnico specificamente preposto (art. 4 del D.M. n. 37/2008).
Il responsabile tecnico (se differente da titolare/legale rappresentante) può svolgere tale funzione per una sola impresa e la qualifica è incompatibile con ogni altra attività continuativa (art. 3, comma 2 del D.M. n. 37/2008).
I requisiti tecnico professionali sono in alternativa uno dei seguenti:
- Diploma di laurea in materia tecnica specifica, conseguito presso una università statale o legalmente riconosciuta.
- Diploma di tecnico superiore previsto dalle linee guida di cui DPCM 25/01/2008, conseguito in esito ai percorsi relativi alle figure nazionali definite dall'allegato A, area 1- efficienza energetica, al decreto del MIUR 7/09/2011.
- Diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria del secondo ciclo, presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, con specializzazione relativa al settore delle attività, seguiti da un periodo di lavoro di almeno due anni continuativi alle dirette dipendenze di un’impresa del settore. Il periodo d’inserimento per l’attività di installazione di impianti idrici e sanitari (lett. d) è di un anno.
- Titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente, in materia di formazione professionale congiuntamente ad un periodo di lavoro di almeno quattro anni consecutivi alle dirette dipendenze nell’impresa del settore. Il periodo d’inserimento per l’attività di installazione di impianti idrici e sanitari (lett. d) è di due anni.
- Prestazione lavorativa svolta alle dirette dipendenze di un’impresa abilitata nel ramo di attività, per un periodo non inferiore a tre anni, escluso quello computato ai fini dell’apprendistato e quello svolto con operaio qualificato, in qualità di operaio installatore con qualifica di “specializzato” nelle attività di installazione, di trasformazione, di ampliamenti e di manutenzione degli impianti di cui all’art. 1.
- Collaborazione tecnica continuativa nell'ambito di imprese abilitate del settore svolta dal titolare d’impresa o dal socio lavorante o da collaboratore familiare, per un periodo non inferiore a sei anni. Il periodo di collaborazione tecnica continuativa per l’attività di installazione di impianti idrici e sanitari è di quattro anni.
- Avere esercitato professionalmente l’attività di impiantista, in qualità di titolare o socio partecipante al lavoro di impresa del settore (ancorché non più operante) regolarmente iscritta all’Albo imprese artigiane o al Registro delle ditte per una durata non inferiore ad un anno, nel periodo precedente il 13 marzo 1990 (L. 5 gennaio 1996, n. 25, art. 6).
Nelle imprese artigiane il soggetto deve essere il titolare o un socio lavorante (Legge n. 443/1985 e Legge regionale n. 67/1987).
Circolare n. 3716/c del 07/02/2019
Massimario delle decisioni ministeriali in materia di impiantistica (DM 37 del 2008) - Versione 21 giugno 2017
D.M. 22 gennaio 2008, n.37
Legge 7 agosto 1990, n. 241 - art. 19
Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico 3637/c
Decreto Ministero Sviluppo Economico 19/05/2010
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