Imprese di autoriparazione

Imprese di autoriparazione

Le imprese che intendono svolgere attività di manutenzione e di riparazione dei veicoli e dei complessi di veicoli a motore, ivi compresi ciclomotori, macchine agricole, rimorchi e carrelli, adibiti al trasporto su strada di persone e di cose (Legge 122/1992) sono tenute a presentare una Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) presso il Registro delle imprese o all'Albo artigiani, nel caso di impresa artigiana.

Rientrano nell'attività di autoriparazione tutti gli interventi di sostituzione, modificazione e ripristino di qualsiasi componente, anche particolare, dei veicoli e dei complessi di veicoli a motore, nonché l'installazione, sugli stessi veicoli e complessi di veicoli a motore, di impianti e componenti fissi.

Non rientrano nell'attività di autoriparazione le attività di lavaggio, di rifornimento di carburante, di sostituzione del filtro dell'aria, del filtro dell'olio lubrificante e di altri liquidi lubrificanti o di raffreddamento.

L'attività di autoriparazione, a seguito dell'entrata in vigore della Legge n. 224/2012, si distingue nelle attività di:

a) meccatronica;
b) carrozzeria;
c) gommista.

  • La Legge n. 224/2012 (entrata in vigore il 5 gennaio 2013) ha modificato la Legge n. 122/1992, introducendo la sezione "meccatronica", che va a sostituire le precedenti sezioni di "meccanica", "motoristica" ed "elettrauto".
  • Le imprese che, alla data del 05/01/2013, erano già abilitate sia alle attività di meccanica e motoristica sia a quella di elettrauto sono abilitate di diritto allo svolgimento della nuova attività di meccatronica.
  • Le imprese che, alla data 05/01/2013, erano già abilitate alle attività di meccanica e motoristica o a quella di elettrauto possono proseguire le rispettive attività fino al 05/01/2024.
  • La Legge n. 224/2012 prevede inoltre la possibilità per la persona preposta alla gestione delle attività di autoriparazione, sezione meccanica e motoristica o elettrauto, che alla data del 05/01/2013 avesse già compiuto 55 anni (nata quindi entro il 04/01/1958) di proseguire tale attività fino al compimento dell'età prevista, ai sensi della disciplina vigente in materia, per il conseguimento della pensione di vecchiaia.
  • Entro il 05/01/2024, i preposti di imprese abilitate ad una sola sezione, se non sono in possesso di altri requisiti tecnico-professionali (art. 7, comma 2, lettere a) e c) della L. n. 122/1992), devono frequentare con esito positivo il corso di formazione professionale integrativo per l'attività di meccatronica.

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Aggiornato il   10/08/2023 - 08:53
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