Sanzioni
Sanzioni
In questa sezione sono descritte le norme che prevedono la sanzione ed elencati i soggetti obbligati al deposito degli atti/fatti presso il Registro Imprese e il R.E.A. nei termini previsti dalle norme che prevedono l’obbligo di deposito/iscrizione nonché gli importi delle sanzioni e quelli per il pagamento in misura ridotta ex art. 16 L. 689/1981.
NORME CHE PREVEDONO LA SANZIONE
Per gli illeciti perfezionatisi entro il 15/04/2002, cioè prima dell’entrata in vigore del D.Lgs n. 61/2002, le norme di riferimento erano costituite dagli artt. 2194, 2626 e 2634 del codice civile.
Per gli illeciti perfezionatisi dopo il 15/04/2002, cioè successivamente all’entrata in vigore del D.Lgs n. 61/2002, le norme di riferimento sono divenute gli artt. 2194, 2630, 2631 del codice civile.
In particolare le violazioni hanno duplice natura:
- omesso rispetto dei termini di deposito con l’applicazione dell’articolo:
- 2194 c.c., che prevede una sanzione da € 10,00 ad € 516,00 per le imprese individuali, i notai ed i curatori fallimentari con pagamento in misura ridotta pari ad € 20,00 (per i curatori fallimentari le sanzioni sono raddoppiate);
- 2630 c.c., che prevede una sanzione da € 103,00 ad € 1032,00 per gli amministratori delle società e dei consorzi con pagamento in misura ridotta pari ad € 206,00 (la sanzione è aumentata di un terzo in caso di omesso rispetto dei termini di deposito dei bilanci per le società di capitali e cooperative); la sanzione è ridotta ad un terzo se il ritardo nel deposito è inferiore o uguale a 30 gg.
- omessa convocazione dell’assemblea dei soci, nei termini di legge o di statuto, da parte degli amministratori e dei sindaci con l’applicazione dell’art. 2631 c.c.
L’art. 9, comma 5, della Legge n. 180 dell'11/11/2011 (c.d. “Statuto delle Imprese”), pubblicata su G.U. n. 265 del 14/11/2011 ed in vigore dal 15/11/2011, ha novellato l’art. 2630 c.c. riducendo gli importi delle sanzioni: ha cioè provveduto a dimezzare gli importi delle sanzioni (che prescindevano dal tempo del ritardo ed erano compresi da un minimo di Euro 206,00 ad un massimo di Euro 2065,00 con conseguente importo per il pagamento in misura ridotta pari ad Euro 412,00), con ulteriore riduzione ad un terzo se il deposito degli atti/fatti avviene entro i 30 gg successivi alla scadenza dei termini previsti.
È chiaro che si potrà beneficiare della riduzione degli importi delle sanzioni in tutti quei casi in cui gli illeciti (istantanei) si perfezionano a partire dal 15/11/2011 (giorno di entrata in vigore della legge in questione). Per tutti gli illeciti perfezionatisi in data anteriore al 15/11/2011, sebbene accertati dopo tale data, continueranno ad applicarsi le prescrizioni dell’art. 2630 c.c. come non ancora modificato dalla L. 180/2011. Non sarà, per di più, possibile l’applicazione del c.d. “favor rei” poiché la disciplina sanzionatoria contenuta nella L. 689/1981 (art.1) è retta dal principio civilistico-amministrativo del “tempus regit actum” e cioè dal principio in base al quale che ogni atto va valutato secondo le norme vigenti al momento del suo compimento.
Note di aggiornamento:
- L’art. 14 c. 13 della L. 183 del 12/11/2011, novellando gli artt. 2397 e 2477 c.c., ha inizialmente introdotto per le S.R.L. e per le S.P.A. la figura (obbligatoria o facoltativa, a seconda dei casi) del SINDACO UNICO; tale disciplina, però, è stata successivamente modificata dall’art. 35 della L. 35/2012 che ha portato all’abrogazione del terzo comma dell’art. 2397 c.c., in precedenza sostituito dal primo comma dell’art. 35 del D.L. 5/2012. Ciò ha portato alla possibilità di prevedere il SINDACO UNICO per le sole SRL, rimanendo obbligatorio il collegio sindacale per le SPA. Per cui, ove le indicazioni della presente guida facciano riferimento ai membri del collegio sindacale, lo stesso riferimento debba intendersi attribuito al SINDACO UNICO nel caso sia previsto dalle sole S.R.L.
- Il D.L. n. 1 del 24/01/2012, aggiungendo l’art. 2463-bis al codice civile, ha inizialmente introdotto la c.d. “SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA SEMPLIFICATA” (S.R.L.S.); tale norma ha previsto che l’atto costitutivo, le sue modificazioni e gli atti traslativi delle partecipazioni, debbano essere depositati entro 15 gg presso il Registro delle imprese a cura degli amministratori. Successivamente il decreto legge ha subito delle modifiche in sede di conversione in legge (Legge n. 27/2012 pubb. su G.U. il 24/03/2012 in vigore dal 25/03/2012), ed ha genericamente previsto (eliminando il termine dei 15 gg inizialmente statuito) l’applicazione degli articoli del CAPO VII (artt. 2462-2483 c.c.) in quanto compatibili. Per cui i termini per il deposito degli atti delle S.R.L.S. al Registro Imprese sono identici a quelli previsti per le SRL. Si precisa che, per le S.R.L.S., gli atti potranno essere depositati successivamente al decreto attuativo (cioè il DM n. 138 del 23/06/2012 in vigore dal 29/08/2012 che ha adottato il modello di statuto e disciplinato i requisiti soggettivi e qualitativi dei soci). Il D.L. 83/2012 ha individuato anche un’altra fattispecie di società a responsabilità limitata, cioè la srl a capitale ridotto, ma la stessa tipologia di società è stata soppressa dal D.L. 76/2013 che ha ricondotto le s.r.l. a c.p. alle s.r.l.s.
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L’art. 37 del D.L. 76/2020 ha modificato la normativa relativa all’obbligo della PEC (Domicilio Digitale) per le società e per le imprese individuali.
In particolare, con riferimento alle società, i commi 6, 6-bis, 6-ter dell’art. 16 del D.L. 185/2008 hanno previsto quanto segue:
6. Le imprese costituite in forma societaria sono tenute a indicare il proprio domicilio digitale di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Entro il 1° ottobre 2020 tutte le imprese, già costituite in forma societaria, comunicano al registro delle imprese il proprio domicilio digitale se non hanno già provveduto a tale adempimento. L'iscrizione del domicilio digitale nel registro delle imprese e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria.
6-bis. L'ufficio del registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di un'impresa costituita in forma societaria che non ha iscritto il proprio domicilio digitale, in luogo dell'irrogazione della sanzione prevista dall'articolo 2630 del codice civile, sospende la domanda in attesa che essa sia integrata con il domicilio digitale. Fatto salvo quanto previsto dal primo periodo per le imprese di nuova costituzione, i soggetti di cui al comma 6, che non hanno indicato il proprio domicilio digitale entro il 1° ottobre 2020, o il cui domicilio digitale è stato cancellato dall'ufficio del registro delle imprese ai sensi del comma 6-ter, sono sottoposti alla sanzione prevista dall'articolo 2630 del codice civile, in misura raddoppiata. L'ufficio del registro delle imprese, contestualmente all'irrogazione della sanzione, assegna d'ufficio un nuovo e diverso domicilio digitale per il ricevimento di comunicazioni e notifiche, attestato presso il cassetto digitale dell'imprenditore, erogato dal gestore del sistema informativo nazionale delle Camere di commercio di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 29 dicembre 1993, n. 580.
6-ter. Il Conservatore dell'ufficio del registro delle imprese che rileva, anche a seguito di segnalazione, un domicilio digitale inattivo, chiede alla società di provvedere all'indicazione di un nuovo domicilio digitale entro il termine di trenta giorni. Decorsi trenta giorni da tale richiesta senza che vi sia opposizione da parte della stessa società, procede con propria determina alla cancellazione dell'indirizzo dal registro delle imprese ed avvia contestualmente la procedura di cui al comma 6-bis. Contro il provvedimento del Conservatore è ammesso reclamo al giudice del registro di cui all'articolo 2189 del codice civile.
Con riferimento, invece, alle imprese individuali, i commi 1 e 2 dell’art.5 del D.L.179/2012 hanno previsto quanto segue:
1. L'obbligo di cui all'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come modificato dall'articolo 37 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, è esteso alle imprese individuali che presentano domanda di prima iscrizione al registro delle imprese o all'albo delle imprese artigiane successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
2. L'ufficio del registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di un'impresa individuale che non ha indicato il proprio domicilio digitale, in luogo dell'irrogazione della sanzione prevista dall'articolo 2630 del codice civile, sospende la domanda in attesa che la stessa sia integrata con il domicilio digitale. Le imprese individuali attive e non soggette a procedura concorsuale che non hanno già indicato, all'ufficio del registro delle imprese competente, il proprio domicilio digitale sono tenute a farlo entro il 1° ottobre 2020. Fatto salvo quanto previsto dal primo periodo relativamente all'ipotesi della prima iscrizione al registro delle imprese o all'albo delle imprese artigiane, le imprese individuali attive e non soggette a procedura concorsuale che non hanno indicato il proprio domicilio digitale entro il 1° ottobre 2020, o il cui domicilio digitale è stato cancellato dall'ufficio del registro delle imprese, sono sottoposte alla sanzione prevista dall'articolo 2194 del codice civile, in misura triplicata previa diffida a regolarizzare l'iscrizione del proprio domicilio digitale entro il termine di trenta giorni da parte del Conservatore del registro delle imprese. Il Conservatore dell'ufficio del registro delle imprese che rileva, anche a seguito di segnalazione, un domicilio digitale inattivo, chiede all'imprenditore di provvedere all'indicazione di un nuovo domicilio digitale entro il termine di trenta giorni. Decorsi trenta giorni da tale richiesta senza che vi sia opposizione da parte dello stesso imprenditore, procede con propria determina alla cancellazione dell'indirizzo dal registro delle imprese. Contro il provvedimento del Conservatore è ammesso reclamo al giudice del registro di cui all'articolo 2189 del codice civile. L'ufficio del registro delle imprese, contestualmente all'irrogazione della sanzione, assegna d'ufficio un nuovo e diverso domicilio digitale presso il cassetto digitale dell'imprenditore disponibile per ogni impresa all'indirizzo impresa.italia.it, valido solamente per il ricevimento di comunicazioni e notifiche, accessibile tramite identità digitale, erogato dal gestore del sistema informativo nazionale delle Camere di commercio ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 29 dicembre 1993, n. 580. L'iscrizione del domicilio digitale nel registro delle imprese e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria.
NB: ai sensi dell'art. 37 del D.L. 76/2020, i legali rappresentanti delle società prive di PEC o che non siano in possesso di un domicilio digitale attivo e valido sono soggette ad una sanzione amministrativa in misura raddoppiata rispetto alle previsioni dell'art. 2630 c.c. (la sanzione amministrativa va da € 206,00 ad € 2065,00 con un importo del pagamento in misura ridotta pari ad € 412,00); le imprese individuali che siano prive di PEC o che non siano in possesso di un domicilio digitale attivo e valido sono soggette ad una sanzione amministrativa in misura triplicata rispetto alle previsioni dell'art. 2194 c.c. (la sanzione amministrativa va da € 30,00 ad € 1548,00 con un importo del pagamento in misura ridotta pari ad € 60,00).
SOGGETTI OBBLIGATI
a) imprenditori individuali;
b) amministratori, liquidatori, sindaci, institori di società e consorzi;
c) rappresentanti comuni di possessori di strumenti finanziari;
d) preposti di sede secondaria;
e) notai;
f) curatori fallimentari;
g) legali rappresentanti di Enti pubblici economici.
Ai sensi dell’art. 6 L. 689/1981, la società (o comunque la persona giuridica) è obbligata in solido con gli autori della violazione al pagamento delle somme da ciascuno dovute, qualora essi non paghino. Questo comporta che il verbale di accertamento della violazione amministrativa debba essere notificato anche alla società, che potrà effettuare il pagamento liberatorio qualora l’obbligato principale, persona fisica (amministratore, liquidatore, ecc..), non vi provveda. In ogni caso l’obbligato solidale, ai sensi dell’art. 16 L. 689/1981, qualora effettui il pagamento della sanzione, è tenuto anche al rimborso delle spese del procedimento, pari a € 25,00, relative a ciascun obbligato principale.
IMPORTI RELATIVI ALLE SANZIONI PER TIPOLOGIA DI DEPOSITO
- SANZIONI REGISTRO IMPRESE PER OMESSO RISPETTO DEI TERMINI DI DEPOSITO CON APPLICAZIONE DELL’ART. 2630 C.C.
- SANZIONI REGISTRO IMPRESE PER OMESSO RISPETTO DEI TERMINI DI DEPOSITO CON APPLICAZIONE DELL’ART. 2194 C.C.
- SANZIONI REGISTRO IMPRESE PER OMESSA CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA CON APPLICAZIONE DELL’art.2631 c.c.
- SANZIONI R.E.A.(Repertorio Economico Amministrativo) PER OMESSO RISPETTO DEI TERMINI DI DEPOSITO - SOCIETA'
- SANZIONI R.E.A.(Repertorio Economico Amministrativo) PER OMESSO RISPETTO DEI TERMINI DI DEPOSITO - IMPRESE INDIVIDUALI
- PROSPETTO SINTETICO DERIVANTE DALL’APPLICAZIONE DELL’ART. 2194 C.C (Sanzioni Registro Imprese)
- PROSPETTO SINTETICO DERIVANTE DALL’APPLICAZIONE DELL’ART. 2630 C.C NOVELLATO DALLA LEGGE N.180 DEL 11/11/2011 IN VIGORE DAL 15/11/2011 (Sanzioni Registro Imprese) (per illeciti perfezionatisi a partire dal 15/11/2011)
- PROSPETTO SINTETICO DERIVANTE DALL’APPLICAZIONE DELL’ART. 2630 C.C IN SEGUITO ALLA ENTRATA IN VIGORE DEL D.LGS 61/2002 (Sanzioni Registro Imprese) (per illeciti perfezionatisi entro il 14/11/2011)
- PROSPETTO SINTETICO DERIVANTE DALL’APPLICAZIONE DELL’ART. 2631 C.C IN SEGUITO ALLA ENTRATA IN VIGORE DEL D.LGS 61/2002 (Sanzioni Registro Imprese) (per illeciti perfezionatisi a partire dal 15/04/2002)
- PROSPETTO SINTETICO DERIVANTE DALL’APPLICAZIONE DELLE SANZIONI R.E.A.
TIPO DI ATTO: | SOGGETTI SANZIONABILI | IMPORTO (€) SANZIONE MIN MAX |
PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA (€) | NOTE | |
Deposito bilancio di SPA-SRL-COOP. (oltre i 30 gg dall’approvazione da parte dei soci) |
Amministratori e liquid. di SPA, SRL e Coop. |
45,78
|
458,67 |
91,56 | se il ritardo è inferiore o uguale a 30 gg |
137,33 |
1376,00 |
274,66 | se il ritardo è superiore a 30 gg | ||
Deposito per l’iscrizione dell’elenco soci di SPA (oltre i 30 gg dall’ approvazione del bilancio) |
Amministratori, liquidatori di SPA [non più per le SRL a partire dal 31/03/2009 ex art.16 D.L. 185/2008 che ha modificato l’art.2478-bis c.c.) |
34,33 |
344,00 |
68,66 | se il ritardo è inferiore o uguale a 30 gg |
103,00 | 1032,00 | 206,00 | se il ritardo è superiore a 30 gg | ||
Situazione Patrimoniale dei CONSORZI (oltre i 2 mesi dalla data di chiusura del bilancio) |
Chi ha la direzione del consorzio | 45,78 | 458,67 | 91,56 | se il ritardo è inferiore o uguale a 30 gg |
137,33 | 1376,00 | 274,66 | se il ritardo è superiore a 30 gg | ||
Situazione Patrimoniale dei CONTRATTI DI RETE (oltre i 2 mesi dalla data di chiusura del bilancio) |
Amm.ri dell’organo comune per i contratti di rete |
10,00 |
516,00 |
20,00 |
|
Comunicazione di integrazione delle risultanze del Registro Imprese con libro soci (abrogato) di SRL (art.16 c.12-undecies D.L.185 del 2008) | Amministratori di SRL | 206,00 | 2065,00 | 412,00 | Applicazione dell’art.2630 c.c. ante L.180 del 11/11/2011 in quanto l’illecito si è perfezionato in data 31/03/09 |
Comunicazione di socio unico di SRL o di ricostituzione della pluralità dei soci di SRL | Amministratori di SRL (che hanno depositato tale comunicazione oltre i 30 gg dalla iscrizione dell’atto che ha determinato la variazione della compagine sociale) [art.16 c.12-quater D.L. 185/2008 che ha modificato l’art. 2470 c.c.) |
34,33 | 344,00 | 68,66 | se il ritardo è inferiore o uguale a 30 gg |
103,00 | 1032,00 | 206,00 | se il ritardo è superiore a 30 gg |
||
SOCIETA’ DI MUTUO SOCCORSO | Amministratori (Iscrizione effettuata oltre il 20/Nov/2013) |
10,00 | 516,00 | 20,00 | Per il NOTAIO (a prescindere dai giorni di ritardo) |
34,33 | 344,00 | 68,66 | (per gli amm.ri) se il ritardo è <= 30 gg |
||
103,00 | 1032,00 | 206,00 | (per gli amm.ri) se il ritardo è > 30 gg |
||
Deposito annuale dell’autocertificazione del mantenimento dei requisiti delle START-UP e degli INCUBATORI CERTIFICATI Art.25 c.15 del D.L. 179/2012 così come modificato dall'art.3 comma 1-sexies lett.b) del D.L. 135/2018 convertito con modificazioni dalla Legge 11/02/2019 n. 12 in vigore dal 13/02/2019 |
Legale rappresentante (dichiarazione annuale da depositare entro 30 gg dalla approvazione del bilancio e comunque entro 6 mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, ovvero 7 mesi nel caso di redazione del bilancio consolidato o quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società [ex art. 2364 c.c.]) |
34,33 | 344,00 | 68,66 | se il ritardo è inferiore o uguale a 30 gg |
103,00 | 1032,00 | 206,00 | se il ritardo è superiore a 30 gg |
||
Deposito annuale dell’autocertificazione del mantenimento dei requisiti delle PMI Innovative ex art.4 comma 6 del D.L. n.3/2015 artt. 4 comma 6 del d.l. 3/2015 così come modificato dall'art.3 comma 1-septies lett.b) del D.L. 135/2018 convertito con modificazioni dalla Legge 11/02/2019 n. 12 in vigore dal 13/02/2019 |
Legale rappresentante (dichiarazione annuale da depositare entro 30 gg dalla approvazione del bilancio e comunque entro 6 mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, ovvero 7 mesi nel caso di redazione del bilancio consolidato o quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società [ex art. 2364 c.c.]) |
34,33 | 344,00 | 68,66 | se il ritardo è inferiore o uguale a 30 gg |
103,00 | 1032,00 | 206,00 | se il ritardo è superiore a 30 gg |
||
Deposito annuale dell’autocertificazione del mantenimento dei requisiti delle imprese iscritte nella Sezione Speciale "Alternanza Scuola Lavoro" ex Articolo unico, comma 42 della Legge 107/2015 e art. 4 comma 6 del D.L. 3/2015 così come modificato dall'art.3 comma 1-septies lett.b) del D.L. 135/2018 convertito con modificazioni dalla Legge 11/02/2019 n. 12 in vigore dal 13/02/2019 |
Legale rappresentante (dichiarazione annuale da depositare entro 30 gg dalla approvazione del bilancio e comunque entro 6 mesi dalla chiusura di ciascun esercizio (ovvero 7 mesi nel caso di redazione del bilancio consolidato o quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società (ex art. 2364 c.c.)) |
34,33 | 344,00 | 68,66 | se il ritardo è inferiore o uguale a 30 gg |
103,00 | 1032,00 | 206,00 | se il ritardo è superiore a 30 gg |
||
Bilanci dei CONSORZI FIDI e dei CONSORZI DI INTERNAZIONALIZZAZIONE |
Amministratori (entro 30 gg dal verbale di approvazione) |
45,78 | 458,67 | 91,56 | se il ritardo è inferiore o uguale a 30 gg |
137,33 | 1376,00 | 274,66 | se il ritardo è superiore a 30 gg |
||
Elenco Soci dei CONSORZI FIDI e dei CONSORZI DI INTERNAZIONALIZZAZIONE |
Amministratori (entro 120 gg dalla chiusura dell’esercizio) |
34,33 | 344,00 | 68,66 | se il ritardo è inferiore o uguale a 30 gg |
103,00 | 1032,00 | 206,00 | se il ritardo è superiore a 30 gg |
||
Tutti gli altri adempimenti previsti dal c.c. | Amministratori di : società di capitali, di persone, di consorzi e di cooperative |
34,33 | 344,00 | 68,66 | se il ritardo è inferiore o uguale a 30 gg |
103,00 | 1032,00 | 206,00 | se il ritardo è superiore a 30 gg |
NB: le società tra professionisti - S.T.P. (di cui all’art.10 della L.183/2001, agli artt.7,8,9 del d.m. 34/2013 e all’art.16 c.6 d.l. 185/2008) sono assoggettate alle norme relative al modello societario acquisito e regolato dai titoli V e VI del Libro V del codice civile (ss, snc, sas, srl, spa, coop.).
SANZIONI REGISTRO IMPRESE PER OMESSO RISPETTO DEI TERMINI DI DEPOSITO CON APPLICAZIONE DELL’ART. 2194 C.C.
TIPO DI ATTO: | SOGGETTI SANZIONABILI | IMPORTO (€) SANZIONE MIN MAX |
PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA (€) | NOTE | |
imprese individuali (iscrizione, modifica e cessazione) |
Titolari | 10,00 | 516,00 | 20,00 | |
Atti notarili | Notai | 10,00 | 516,00 | 20,00 | |
Trasferimento quote di SRL ex art. 36 c.1-bis D.L.112/2008 |
Intermediario abilitato | 10,00 | 516,00 | 20,00 | |
CURATORI FALLIMENTARI Comunicazione dei dati ai fini dell’eventuale insinuazione al passivo (ex art.29 c.6 D.L. 78/2010) |
Curatori Fallimentari (sia di imprese individuali, sia di società) |
20,00 | 1032,00 | 40,00 | |
CURATORI FALLIMENTARI Iscrizione della propria P.E.C. (per i curatori nominati dopo il 01/01/2013) (ex art.17 c. 2bis del DL 179/2012) |
Curatori Fallimentari (sia di imprese individuali, sia di società) |
10,00 | 516,00 | 20,00 | |
Rappresentante comune degli obbligazionisti o dei possessori di strumenti finanziari o degli azionisti di risparmio Iscrizione della propria nomina [ex artt.2417 e 2447 octies c.c. (per SPA) e 2519 c.c. (per COOP); art.147 d.lgs 58/1998 (per SPA)] |
Rappresentante comune | 10,00 | 516,00 | 20,00 | |
AZIENDE SPECIALI DI EE.LL. (art.114 c.5-bis d.lgs 267/2000) (iscrizione) |
Legale rappresentante | 10,00 | 516,00 | 20,00 | se il deposito è effettuato oltre il 31/Maggio dell’anno successivo alla costituzione (con i dati riferiti al 31/12 dell’anno precedente) |
AZIENDE SPECIALI DI EE.LL. (art.114 c.5-bis d.lgs 267/2000) (deposito bilancio) |
Legale rappresentante | 10,00 | 516,00 | 20,00 | se il deposito è effettuato oltre il 31/Maggio di ogni anno |
ISTITUZIONI DI EE.LL. (art.114 c.5-bis d.lgs 267/2000) (iscrizione) |
Vedi sanzioni REA SOCIETA’ |
se il deposito è effettuato oltre il 31/Maggio dell’anno successivo alla costituzione (con i dati riferiti al 31/12 dell’anno precedente) |
NB: ai sensi dell'art.37 del D.L.76/2020, i legali rappresentanti delle società prive di PEC o che non siano in possesso di un domicilio digitale attivo e valido sono soggette ad una sanzione amministrativa in misura raddoppiata rispetto alle previsioni dell'art.2630 c.c. (la sanzione amministrativa va da € 206,00 ad € 2065,00 con un importo del pagamento in misura ridotta pari ad € 412,00); le imprese individuali che siano prive di PEC o che non siano in possesso di un domicilio digitale attivo e valido sono soggette ad una sanzione amministrativa in misura triplicata rispetto alle previsioni dell'art.2194 c.c. (la sanzione amministrativa va da € 30,00 ad € 1548,00 con un importo del pagamento in misura ridotta pari ad € 60,00).
SANZIONI REGISTRO IMPRESE PER OMESSA CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA CON APPLICAZIONE DELL’art.2631 c.c.
TIPO DI CONVOCAZIONE: | SOGGETTI SANZIONABILI |
IMPORTO (€)
SANZIONE
MIN MAX |
PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA (€) | NOTE | |
Convocazioni per delibere assembleari conseguenti alla riduzione del capitale di oltre 1/3 per perdite………… … ... (aumento del capitale sociale, trasformazione, fusione, scioglimento). o su richiesta della minoranza in SPA | Amministratori e sindaci di società di capitali e cooperative | 1376,00 | 8262,67 | 2.752,00 | |
Altre convocazioni (2364 c.c. , ecc…..) | Amministratori, liquidatori e sindaci di società di capitali e cooperative | 1032,00 | 6197,00 | 2.064,00 |
SANZIONI R.E.A.(Repertorio Economico Amministrativo) PER OMESSO RISPETTO DEI TERMINI DI DEPOSITO
SOCIETA’ (sanzioni REA)
TIPO DI ATTO: | SOGGETTI SANZIONABILI : | PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA # |
comunicazione versamento capitale sociale di SPA (mod.S2) | Amministratori, liquidatori di SPA | € 10,00 o € 51,33 |
inizio, modifica e cassazione di attività c/o sede legale; licenze o autorizzazioni e iscrizione in albi e ruoli; ecc.. (mod.S5) | Amministratori, liquidatori di società di capitali, coop. e consorzi | € 10,00 o € 51,33 |
inizio, modifica e cassazione di attività c/o unità locale o sede secondaria ; licenze o autorizzazioni e iscrizione in albi e ruoli; ecc.. (mod.UL) |
Amministratori, liquidatori di società di capitali, coop. e consorzi | € 10,00 o € 51,33 |
Inizio/modifica/cessazione di attività di associazione, ente, UL di impresa estera |
Amministratori, liquidatori di società di capitali, coop. e consorzi | € 10,00 o € 51,33 |
Iscrizione nel REA dei dati relativi ai soppressi ALBI (agenti e rappresentanti di commercio), RUOLI (agenti degli affari in mediazione) ed ELENCHI (spedizionieri) | LEGALI RAPPRESENTANTI | € 10,00 o € 51,33 |
ISTITUZIONI DI EE.LL. (art.114 c.5-bis d.lgs 267/2000) (iscrizione) |
LEGALI RAPPRESENTANTI | € 10,00 o € 51,33 |
IMPRESE INDIVIDUALI (sanzioni REA)
TIPO DI ATTO: | SOGGETTI SANZIONABILI : | PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA # |
variazione di domicilio | titolare | € 10,00 o € 51,33 |
rappresentante di incapace (limitazioni alla capacità di agire) | titolare | € 10,00 o € 51,33 |
nuova insegna | titolare | € 10,00 o € 51,33 |
sospensione e riresa di attività | titolare | € 10,00 o € 51,33 |
Iscrizione di inizio attività, uguale a quella dichiarata (oggetto d'impresa) ai soli fini IVA in sede di costituzione di impresa inattiva | titolare | € 10,00 o € 51,33 |
iscrizioni in albi, ruoli, elenchi, registri | titolare | € 10,00 o € 51,33 |
licenze o autorizzazioni | titolare | € 10,00 o € 51,33 |
dichiarazione di inizio attività o comunicazioni | titolare | € 10,00 o € 51,33 |
dati di commercio in sede fissa | titolare | € 10,00 o € 51,33 |
data di inizio, modifica, cessazione attività | titolare | € 10,00 o € 51,33 |
mantenimento di attività nella provincia a seguito di trasferimento della sede legale in altra provincia | titolare | € 10,00 o € 51,33 |
ditta alla quale la richiedente è subentrata nell'esercizio dell'attività | titolare | € 10,00 o € 51,33 |
Iscrizione nel REA dei dati relativi ai soppressi ALBI (agenti e rappresentanti di commercio), RUOLI (agenti degli affari in mediazione) ed ELENCHI (spedizionieri) | titolare | € 10,00 o € 51,33 |
La presente tabella non è esaustiva di tutta la casistica dei dati REA soggetti a sanzione nei casi di tardiva denuncia.
'# importo di € 10,00 se il ritardo nella denuncia è inferiore o uguale a 30 gg (pari ad 1/3 della sanzione di € 30,00); importo di € 51,33 se il ritardo è superiore a 30 gg (pari ad 1/3 della sanzione di € 154,00) [art.1c.3 L.630/1981 e art.3 D.L. 357/1987] .
Dal 19/Gen/2010 è possibile usufruire della procedura semplificata di riscossione delle sanzioni REA attraverso una richiesta esplicita, da parte dell'utente Telemaco, evidenziata nel quadro note della modulistica; in tal modo, in sede di protocollazione della pratica, l'Ufficio Registro Imprese addebiterà l'importo della sanzione, per ciascun soggetto obbligato al deposito, con la causale OBLAZIONE. Tale procedura, resa possibile poiché l'incasso delle sanzioni REA è di competenza camerale, consente di evitare l' addebito delle spese di procedimento, pari ad Euro 25,00 per ciascun amministratore, e di richiedere che vengano addebitati, all'atto della protocollazione, esclusivamente gli importi per il pagamento in misura ridotta come di seguito evidenziati:
- Euro 10,00 se il ritardo nel deposito è inferiore o uguale a 30 gg (per ciascun amministratore);
- Euro 51,33 se il ritardo è superiore a 30 gg (per ciascun amministratore).
PROSPETTO SINTETICO DERIVANTE DALL’APPLICAZIONE DELL’ART. 2194 C.C
(Sanzioni Registro Imprese)
SANZIONE | PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA | NOTE | ||
MIN | MAX | |||
IMPRESE INDIVIDUALI, NOTAI, INTERMEDIARI ABILIT. (per cessioni quote SRL) RAPPRESENTANTI COMUNI (per propria nomina) |
10,00 | 516,00 | 20,00 | a prescindere dalla entità del ritardo |
CURATORI FALLIMENTARI Comunicazione dei dati ai fini dell’eventuale insinuazione al passivo (ex art.29 c.6 D.L. 78/2010) |
20,00 | 1032,00 | 40,00 | a prescindere dalla entità del ritardo |
CURATORI FALLIMENTARI Iscrizione della propria P.E.C. (per i curatori nominati dopo il 01/01/2013) (ex art.17 c. 2bis del DL 179/2012) |
10,00 | 516,00 | 20,00 | a prescindere dalla entità del ritardo |
AZIENDE SPECIALI DI EE.LL. (art.114 c.5-bis d.lgs 267/2000) (iscrizione) |
10,00 | 516,00 | 20,00 | a prescindere dalla entità del ritardo |
AZIENDE SPECIALI DI EE.LL. (art.114 c.5-bis d.lgs 267/2000) (deposito bilancio) |
10,00 | 516,00 | 20,00 | a prescindere dalla entità del ritardo |
SANZIONE | PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA | NOTE | ||
MIN | MAX | |||
SOCIETA’(atti/fatti) | 103,00 | 1.032,00 | 206,00 | se ritardo > 30 gg |
34,33 | 344,00 | 68,66 | se ritardo <= 30 gg | |
BILANCI | 137,33 | 1.376,00 | 274,66 | se ritardo > 30 gg |
45,78 | 458,67 | 91,56 | se ritardo <= 30 gg |
PROSPETTO SINTETICO DERIVANTE DALL’APPLICAZIONE DELL’ART. 2630 C.C IN SEGUITO ALLA ENTRATA IN VIGORE DEL D.LGS 61/2002 (Sanzioni Registro Imprese)
(per illeciti perfezionatisi entro il 14/11/2011)
SANZIONE | PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA | NOTE | ||
MIN | MAX | |||
SOCIETA’(atti/fatti) | 206,00 | 2.065,00 | 412,00 | a prescindere dalla entità del ritardo |
BILANCI | 274,67 | 2.753,33 | 549,34 | a prescindere dalla entità del ritardo |
PROSPETTO SINTETICO DERIVANTE DALL’APPLICAZIONE DELL’ART. 2631 C.C IN SEGUITO ALLA ENTRATA IN VIGORE DEL D.LGS 61/2002 (Sanzioni Registro Imprese)
(per illeciti perfezionatisi a partire dal 15/04/2002)
SANZIONE | PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA | NOTE | ||
MIN | MAX | |||
Convocaz. assemblee conseguenti alla riduzione del capitale di oltre 1/3 per perdite………… … (aumento del capitale sociale, trasformazione, fusione, scioglimento). o su richiesta della minoranza in SPA | 1376,00 | 8262,67 | 2.752,00 | |
Altre convocazioni (2364 c.c. , ecc…..) | 1376,00 | 8262,67 | 2.752,00 |
PROSPETTO SINTETICO DERIVANTE DALL’APPLICAZIONE DELLE SANZIONI R.E.A.
SANZIONE
|
PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA | NOTE | |
SOCIETA’, IMPRESE INDIVIDUALI E ISTITUZIONI EX ART.114 C.5 D.LGS 267/2000) |
154,00
|
51,33 |
se ritardo > 30 gg |
30,00 |
10,00 |
se ritardo <= 30 gg |
DENUNCIA NON VERITIERA - SANZIONI R.E.A.
SANZIONE | PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA | NOTE | ||
MIN | MAX | |||
DENUNCIA NON VERITIERA (per tutti i soggetti) Art.51 R.D. 2011/1934 |
5,00 | 206,00 | 10,00 |
(comportamento ed illecito attivo) Sanzione al titolare, amministratore o al professionista incaricato che ha sottoscritto la denuncia |
Per informazioni dettagliate vedere quadri sinottici su file pdf allegato
A CHI RIVOLGERSI
Ufficio Registro IMprese
Area I - Servizi anagrafico-certificativi e regolazione del mercato
Servizio IV - Servizi anagrafici certificativi
stanza 20 | Primo Piano
TELEFONA
0881-797248
RECATI ALLO SPORTELLO
Orari: dal Lunedì al Venerdì 8:45-13:00 e Martedì e Giovedì 15:30-16:30