Marchio d'impresa
Marchio d'impresa
NORMATIVA: D.Lgs. 10 febbraio 2005 n. 30 Codice della proprietà industriale; Circolare del Ministero delle Attività produttive n. 471 del 27 luglio 2005.
Il marchio
È il segno con il quale l'imprenditore identifica i prodotti o i servizi che immette sul mercato per distinguerli da quelli concorrenti degli altri imprenditori. Pertanto, ha la triplice funzione di distinguere i prodotti o servizi, fungere da veicolo pubblicitario per gli stessi ed attestarne lo standard qualitativo. Lo scopo della disciplina giuridica è quello di tutelare l'imprenditore contro il rischio di commistioni o di contraffazioni sul mercato e tutelare i consumatori contro le frodi.
LA REGISTRAZIONE dà certezze sull'uso del marchio e conferisce al titolare il diritto all'uso esclusivo dello stesso su tutto il territorio nazionale. La tutela è limitata ai beni e servizi per i quali viene ottenuta la registrazione. Qualunque segno può essere registrato come marchio purché sia suscettibile di rappresentazione grafica ed abbia i requisiti della novità, della liceità e della capacità distintiva. I marchi non registrati non hanno lo stesso livello di tutela: quelli di notorietà locale possono essere usati anche dopo la registrazione che ne abbia fatto un terzo, ma solo nei limiti della diffusione precedente. Non possono essere registrati come marchi i nomi geografici, le denominazioni generiche dei prodotti o puramente descrittive dei loro effetti, gli stemmi ed altri segni protetti dalle convenzioni internazionali, i segni decettivi e cioè ingannevoli per i consumatori e i segni confliggenti con l'altrui diritto d'autore.
LA DURATA della registrazione: anni 10 rinnovabili di decennio in decennio senza limitazioni di tempo.
IL DEPOSITO della domanda può essere effettuato personalmente oppure a mezzo di mandatario munito di lettera di incarico oppure di avvocato munito di procura. Costituiscono condizioni di ricevibilità la descrizione del marchio e l'elenco dei prodotti e servizi.
Il marchio collettivo
È il segno attestante la natura o l'origine o la qualità di determinati prodotti. Può essere rilasciato a soggetti che si pongano come garanti della natura, dell'origine o del livello qualitativo dei prodotti stessi (normalmente consorzi di imprese) in base ad un regolamento che preveda controlli e sanzioni nei confronti delle ditte autorizzate ad utilizzarlo. A differenza dei marchi individuali, può contenere l'indicazione della provenienza geografica.
Il marchio internazionale
È l'estensione ai Paesi esteri di un marchio già registrato nel Paese di origine. E' stato istituito da un accordo di Madrid del 1891, al quale aderiscono attualmente 74 Paesi e che consente di estendere la registrazione, con un'unica domanda indirizzata all'OMPI di Ginevra, a tutti i Paesi esteri indicati dal depositante. Il deposito può essere effettuato presso la Camera di commercio.
Il marchio comunitario
Ha carattere unitario ed è costituito da una registrazione unica valevole per l'intero territorio comunitario. La domanda va redatta su un formulario apposito predisposto dall'UAMI - Ufficio per l'Armonizzazione del Mercato con sede ad Alicante, in Spagna, al quale va indirizzato. Il deposito può essere effettuato di persona oppure per posta oppure tramite l'Ufficio italiano brevetti e marchi.
Marchi storici di interesse internazionale
È stato pubblicato il decreto 27 febbraio 2020 del Ministero dello Sviluppo economico, che indica le modalità applicative per l'iscrizione al registro speciale dei marchi storici di interesse nazionale. Le istanze di iscrizione possono essere presentate a decorrere dal 16 aprile 2020 presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi esclusivamente in via telematica, attraverso il portale on line raggiungibile al link https://servizionline.uibm.gov.it
Modalità del deposito: come registrare il marchio
DOCUMENTAZIONE OCCORRENTE: apposito modulo disponibile sul sito UIBM
Per ricerche di anteriorità
http://www.uibm.gov.it/bancadati/
https://www.tmdn.org/tmview/welcome
COME REGISTRARE IL MARCHIO - MODALITÀ DI DEPOSITO
DOCUMENTAZIONE OCCORRENTE:
- Domanda indirizzata al Ministero dello Sviluppo economico DGLC UIBM, utilizzando il modulo "Mod. MA-RI". Detto modulo (pdf editabile) va compilato esclusivamente al computer e deve recare, incollato nell'apposito riquadro, un esemplare del marchio: a colori, se vengono rivendicati i colori, in bianco e nero se non vengono rivendicati i colori.
- N. 1 marca da bollo da euro 16,00.
- Il pagamento dei diritti di segreteria, pari a euro 40,00, avverrà in sede.
Qualora si richieda la copia autentica della domanda/verbale di deposito, è necessaria una ulteriore marca da bollo da euro 16,00 e l'importo dei diritti di segreteria sale ad euro 43,00.
Le tasse di concessioni governative ammontano ad euro 101,00 (euro 67,00 in caso di rinnovo). Qualora i prodotti o servizi da contraddistinguere con il marchio appartengano a più di una classe, le tasse aumentano di euro 34,00 per ogni classe oltre la prima.
Per i marchi collettivi le tasse di concessione governativa sono di euro 337,00 (euro 202,00 in caso di rinnovo).
Tali tasse andranno pagate a mezzo mod. F24, che sarà consegnato all'utente insieme alla ricevuta di avvenuta presentazione della domanda e che conterrà il numero assegnato alla domanda dall'UIBM. Il pagamento dovrà essere effettuato entro quindici giorni, pena decadenza della domanda. Sarà considerata "data di deposito", con conseguente decorrenza dei diritti di privativa, quella corrispondente al pagamento del mod. F24.
Nell'elenco dei prodotti e/o servizi all'interno del modulo di domanda, i prodotti e i servizi andranno separati dal punto e virgola (;).
Si consiglia di utilizzare il più possibile la terminologia ufficiale della Classificazione di Nizza; a tal fine è utile avvalersi del sito internet: http://www.wipo.int/mgs/?lang=it
La domanda di rinnovo va presentata nei sei mesi che precedono la scadenza del termine decennale di validità.
Per i marchi contenenti stemmi, corone, medaglie, denominazioni araldiche, ritratti o nomi di terzi, diciture o raffigurazioni a carattere sacro, è necessario allegare la certificazione idonea ad attestarne il diritto all'uso.
Per i marchi collettivi deve essere allegato il regolamento che ne disciplini l'uso.
Procedura UIBM per l’accertamento della nullità e decadenza dei marchi: i soggetti legittimati ai sensi dell’art. 184-ter del Codice della proprietà industriale possono presentare, all’Ufficio italiano brevetti e marchi, istanza per l’accertamento della nullità e/o della decadenza di un marchio d'impresa registrato in corso di validità.
Indicazioni operative nella Circolare n.622 (clicca QUI)
Link ad argomenti correlati
Gestore per prodotti e servizi di Madrid (Utile per la compilazione e la stampa dell'elenco prodotti e servizi)
Ricerche di anteriorità (uibm)
Ricerche di anteriorità (tmdn.org)
Classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi