Diritto Annuale 2023: termini di versamento al 20 luglio 2023 per i contribuenti ISA. Precisazioni.
Diritto Annuale 2023: termini di versamento al 20 luglio 2023 per i contribuenti ISA. Precisazioni.
Si precisa che il Decreto-legge 10/05/2023 n. 51 recante "Disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale" convertito con modifiche nella Legge 3/07/2023 n. 87 (entrata in vigore il 06/07/2023) pubblicato su G.U. n. 155 del 05.07.2023, ha previsto all'art. 4 alcune proroghe di termini fiscali, tra cui la proroga della scadenza dei termini di pagamento del diritto annuale per i contribuenti ISA.
Tutti i contribuenti che svolgono in forma d'impresa le attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascun ISA dal relativo decreto ministeriale di approvazione, quanti presentano cause di esclusione o di inapplicabilità dagli stessi, i soggetti che determinano il proprio reddito in modo forfettario come disciplinato dall’art. 1 della legge 190 del 23 dicembre 2014, coloro che applicano il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità di cui alla legge 111 del 15 luglio 2011, coloro che partecipano a società, associazioni e imprese per le quali sono state approvati gli ISA, potranno effettuare il versamento del diritto annuale:
- entro il 20 luglio 2023 senza alcuna maggiorazione;
- dal 21 luglio al 31 luglio 2023, compreso, maggiorando la somma da versare, in ragione di giorno, fino allo 0,40%.
Per le imprese che non rientrano nelle casistiche individuate dalla norma rimane confermata la scadenza del 30 giugno, con la possibilità di effettuare il versamento entro il 31 luglio 2023 con la maggiorazione dello 0,40%.
Dal 1° agosto 2023 si potranno regolarizzare i versamenti irregolari tramite il ravvedimento operoso maggiorando il diritto annuale dovuto con le sanzioni applicabili al “ravvedimento lungo” (entro un anno dalla scadenza ordinaria, ossia dal 01 luglio 2023 al 30 giugno 2024), con applicazione della sanzione al 6% e degli interessi legali dovuti, decorrenti dal 01 luglio 2023 fino al giorno di versamento, come previsto dalle disposizioni in materia.