Controlli sulle imprese

ELENCO DEI CONTROLLI SULLE IMPRESE

Ai sensi dellart.25 del D.Lgs. n. 33/2013, sono di seguito riportate le attività di controllo svolte dalla Camera di commercio di Foggia presso le imprese nella circoscrizione provinciale.
Tali attività sono suddivise per tipologia di controllo, con la descrizione delle principali fasi e modalità; sono inoltre citate le disposizioni normative di riferimento.

CONTROLLI SULLA SICUREZZA E CONFORMITÀ DEI PRODOTTI

TIPOLOGIA DI CONTROLLO

CRITERI

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO

SICUREZZA E CONFORMITÀ DEI PRODOTTI:

  • giocattoli

(D.Lgs. 27/9/1991, n. 313 e D.Lgs. 11/4/2011, n. 54)

  • prodotti elettrici/elettronici

(legge 18/10/1977, n. 791 e D.Lgs. 6/11/2007, n. 194)

  • dispositivi di protezione individuale

(D.Lgs. 4/12/1992, n. 475)

  • prodotti generici non oggetto di normative specifiche in materia di sicurezza

(Parte IV Titolo I del D. Lgs. 6/9/2005, n. 206 Codice del Consumo)

  • prodotti che abbiano un impatto sul consumo di energia durante l'uso

(D. Lgs. 28/6/2012, n. 104)

ETICHETTATURA PRODOTTI:

  • Prodotti tessili

(L. 26/11/73, n. 883, D.P.R. 30/4/1976, n.515, D.Lgs. 22/5/1999, n. 194 e, dal 8/5/2012, Regolam. (UE) n. 1007/2011 del 27/9/2011)

  • Calzature

D.M. 11/4/1996 e s.m.i.

I controlli vengono effettuati presso fabbricanti, importatori e distributori sulla base di estrazioni casuali da elenchi, a seguito di:

  • adesione acampagne nazionali o regionali di sorveglianza del mercato
  • programmazione locale;
  • segnalazione da parte di terzi, se opportunamente documentata e/o in forma di esposto, ma in ogni caso dopo la valutazione dellufficio preposto.
  • segnalazione da parte di organi della pubblica amministrazione.

Salvo il caso di specifiche
segnalazioni, dunque, le imprese da controllare sono estratte da elenchi basati sulla tipologia di attività.
Si evidenzia, inoltre, che i controlli eseguiti in loco, nella provincia di Foggia, possono coinvolgere anche altri operatori della catena commerciale, allo scopo di approfondire il controllo e accertare eventuali responsabilità di altri operatori per limmissione sul mercato di prodotti non conformi.

I controlli sono eseguiti senza preavviso presso la sede delle imprese che fabbricano, importano o distribuiscono i prodotti in questione. Tre sono le tipologie principali di controllo:

  • controlli di tipo visivo: eseguiti a campione sui prodotti presenti presso i punti vendita, consentono la verifica del rispetto formale della normativa di riferimento (etichettatura, marcatura CE, presenza di indicazioni e avvertenze obbligatorie, assenza di difetti o non conformità palesi, ecc.)
  • controlli di tipo documentale: riguardano lesame approfondito (in back office) dei fascicoli tecnici dei prodotti, con lausilio di organismi notificati, allo scopo di accertare la loro conformità rispetto alle prescrizioni vigenti. Il controllo riguarda solitamente i prodotti che hanno evidenziato una non conformità formale in base al controllo visivo e può risalire fino al produttore o allimportatore del prodotto.
  • controlli di tipo fisico: consistono nel prelievo di un numero adeguato di esemplari da sottoporre a prove di laboratorio, al fine di accertarne le caratteristiche di conformità secondo tutti i test previsti dalle normative tecniche.

OBBLIGHI DI INFORMAZIONE AI CONSUMATORI SU CONSUMI DI CARBURANTE ED EMISSIONI CO2 DELLE AUTOVETTURE NUOVE

Il procedimento di accertamento e sanzionatorio è disciplinato dalla Legge 689/81, dal DPR di esecuzione 571/82 e s.m.i.

Le Camere di Commercio, hanno il compito di verificare presso i punti vendita di auto nuove:

  • la presenza di etichette e manifesti richiesti dalla normativa con riferimento allindicazione dei valori del consumo ufficiale di carburante e alle emissioni di CO2
  • la disponibilità della guida al risparmio carburante pubblicato ogni anno dal Ministero dello Sviluppo Economico.

Verificano, inoltre, la presenza di tali informazioni sul materiale pubblicitario, informando periodicamente il Ministero dello Sviluppo Economico.

Il controllo avviene sulla stampa e presso i punti vendita di auto nuove e prevede la verifica del rispetto formale del materiale informativo e pubblicitario, allo scopo di accertare che le informazioni prescritte siano facilmente visibili e leggibili.

 

VERIFICHE METRICHE

CONTROLLI PRESSO FABBRICANTI METRICI IN SEDE DI VERIFICAZIONE PRIMA DEGLI STRUMENTI DI MISURA PRODOTTI.

  • T.U. delle Leggi metriche approvato con R.D. 23.8.1890 n. 7088 e succ. modificazioni;
  • Regolamento di fabbricazione metrica approvato con R.D. 12/06/1902 n. 226 e R.D. 31/01/1909 n. 242;
  • D.M. 28 marzo 2000, n. 179 e per gli strumenti CE il D.Lgs. 29 dicembre 1992, n. 517 come modificato dal dal D. Lgs. 24 febbraio 1997, n. 40;
  • Attuazione della direttiva 90/384/CEE: sulla armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri in materia di strumenti per pesare a funzionamento non automatico: D.Lgs. 29 dicembre 1992, n. 517;
  • DPCM 6/7/1999, che in attuazione del D.lgs. 112/98 sul decentramento amministrativo, ha trasferito alle Camere di Commercio le funzioni svolte fino a tale data dagli Uffici Provinciali Metrici

La verifica da parte dell'Ufficio Metrico è volta ad accertare il corretto funzionamento e l'idoneità all'uso di tutti gli strumenti di misura utilizzati per determinare pesi o misure nelle transazioni commerciali, prima della loro immissione sul mercato.

Lattività ispettiva si svolge presso i fabbricanti metrici, su loro stessa richiesta.
In alternativa, la verifica può anche essere effettuata dal medesimo fabbricante tramite autocertificazione e nel rispetto del Manuale del Sistema di Qualità, che contiene le specifiche procedure relative allattività ispettiva (controlli, marcature apposte sugli strumenti conformi, emissione della Dichiarazione di Conformità, ecc.)
La Camera di Commercio, inoltre, svolge accertamenti (di norma annuali) finalizzati al controllo dellattività del fabbricante, alla luce di quanto previsto nel Sistema di Qualità certificato da un organismo terzo.

CONTROLLI PRESSO UTENTI METRICI E LABORATORI ABILITATI IN SEDE DI VERIFICAZIONE PERIODICA DEGLI STRUMENTI DI MISURA UTILIZZATI.

  • D.M. 28 marzo 2000, n. 182;
  • D.M. 10 dicembre 2001;
  • Direttiva 4/42003 - Indirizzo e coordinamento tecnico in materia di operazioni di verificazione periodica degli strumenti di misura;
  • Direttiva 30/7/2004 definizione delle caratteristiche dei sigilli di garanzia utilizzati dai Laboratori riconosciuti idonei;
  • D.M. 31 e 32 del 18/1/ 2011 relativi ai controlli successivi allimmissione in servizio degli strumenti MID di cui rispettivamente allallegato MI 006 e MI 005;
  • D.M. 75 del 16/4/2012 relativo ai controlli successivi sugli strumenti MID di cui allallegato MI-002;
  • Direttiva Min. 14/10/2011 Indirizzo e coordinamento tecnico in materia di controlli successivi su associazione distributori di carburanti MID a self service nazionali, poi modificata con Direttiva 14 marzo 2013;
  • Regolamento camerale per lesecuzione della verifica periodica (Delibera del Consiglio camerale n. 29 del 3/12/2003);
  • Regolamento camerale per lidoneità dei laboratori allesecuzione della verifica periodica (Delibera del Consiglio camerale n. 30 del 3/12/2003);

La verifica periodica presso gli Utenti metrici è svolta direttamente dalla Camera di Commercio oppure dai Laboratori accreditati.
Gli Utenti da controllare sono scelti sulla base di richieste avanzate dai medesimi oppure delle comunicazioni di eseguita verificazione periodica emanate dai Laboratori, secondo i criteri seguenti:
1. contiguità territoriale: si scelgono strumenti situati in zone limitrofe in unottica di efficienza dellattività di sorveglianza;
2. frequenza dei precedenti controlli sul medesimo laboratorio, così da effettuare i controlli in modo equo e omogeneo sui diversi laboratori che operano nella provincia;
3. criticità emerse dallanalisi della documentazione pervenuta alla Camera di Commercio;
4. reiterazione del controllo su laboratori che hanno evidenziato diverse criticità nelle verifiche;
5. segnalazione e/o esposti da parte di Utenti metrici o degli acquirenti, ovvero da parte di altri enti camerali
La verifica periodica è poi accompagnata anche da unattività di Vigilanza, che consiste in controlli non preannunciati sugli strumenti degli Utenti metrici, eseguiti dalla Camera anche congiuntamente ad altre Autorità (Guardia di Finanza, Carabinieri o Polizia Annonaria).
Tale attività è svolta di norma con frequenza annuale, presso tutti i laboratori con sede nella circoscrizione territoriale.
Inoltre, lattività di vigilanza si estende alloperato stesso dei Laboratori mediante il controllo degli strumenti da questi verificati e certificati, su un campione pari al 5% del totale degli strumenti verificati da ogni laboratorio.

La Verificazione periodica eseguita dalla CCIAA attribuisce di norma la priorità agli strumenti impiegati nel settore della distribuzione al dettaglio dei carburanti.
Tale attività consiste:
- nellaccertamento che gli strumenti di misura in questione posseggano i sigilli regolari e integri e che mantengano laffidabilità metrologica richiesta dalle norme vigenti;
- nella verifica delle attività di riparazione che hanno comportato la rimozione dei sigilli o dei contrassegni di garanzia dagli strumenti.
Al termine delle operazioni di controllo viene apposto sullo strumento un bollino di colore verde attestante la data di scadenza della verifica stessa.
Per quanto concerne lattività di vigilanza presso i Laboratori, il controllo è eseguito presso la loro sede mediante una verifica del Manuale della Qualità e delle procedure. In particolare, il controllo riguarda:
- la verifica dello stato duso della strumentazione del laboratorio, sia dei campioni primari che di quelli di lavoro;
- lanalisi della modalità di gestione e riferibilità metrologica dei campioni di lavoro e delle altre apparecchiature idonee per lesecuzione delle operazioni di verifica periodica;
- laccertamento delle procedure e dei criteri (es: errori massimi concessi) seguiti nelle prove metrologiche per il rilascio dellattestato di eseguita Verificazione periodica;
- lesame dei rapporti di verifica periodica degli strumenti di misura controllati e della loro regolare trasmissione alle CCIAA competenti a riceverli.

CONTROLLI SVOLTI PRESSO LE IMPRESE ORAFE

  • D.Lgs. 22 maggio 1999 n. 251 e Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 30 maggio 2002, n. 150.

Tali controlli riguardano le imprese assegnatarie del marchio di identificazione per metalli preziosi, in ragione della fabbricazione, importazione o commercializzazione degli oggetti in metallo prezioso, ovvero allo stato di materie prime e/o di semilavorati.
Le imprese sono assoggettate ai controlli o in base ad unestrazione casuale dalla banca dati del Registro delle Imprese o in base agli esposti presentati da privati o dalle Autorità di controllo (Carabinieri, Guardia di Finanza, Dogana).

Il controllo presso le imprese orafe consiste:
1. nella verifica della presenza, regolarità e leggibilità dei marchi e del titolo sugli oggetti in metallo prezioso posti in vendita;
2. nel prelievo di un loro campione, per accertare la concordanza tra il titolo nominale impresso sulloggetto con quello riscontrato in sede di analisi presso laboratori accreditati;
3. per gli assegnatari del marchio di identificazione, nella verifica della dotazione di punzoni assegnati, della loro usura e della loro autenticità.

IMPRESE OPERANTI NEL SETTORE DEI CRONOTACHIGRAFI ANALOGICI E/O DIGITALI

  • Reg. CEE 3821/85 del 20 dicembre 1985 e successive modificazione ed integrazioni; L. 13 novembre 1978, n. 727; DM 10 agosto 2007.

I controlli sono svolti con frequenza annuale presso tutti i Centri Tecnici, abilitati allesecuzione delle operazioni di montaggio, riparazione, calibrazione e revisione delle apparecchiature installate nei veicoli adibiti al trasporto di merci o persone, allo scopo di registrare le informazioni di sicurezza necessarie (la velocità, le distanze percorse, le soste, ecc.)
Tali controlli sono effettuati presso la sede operativa dellimpresa e sono mirati alla verifica dellidoneità sia delle apparecchiature utilizzate che delle procedure di prova.

Il controllo presso il centro tecnico consiste:
- nella verifica delluso delle attrezzature e degli strumenti necessari alle operazioni di intervento tecnico sulle apparecchiature;
- nellispezione dello stato dei locali in cui vengono compiute le operazioni, con particolare riguardo alla separazione tra i locali adibiti allesecuzione degli interventi tecnici e quelli destinati ai lavori comuni di autofficina;
- nellesame delle procedure di prova previste nel manuale della Qualità approvato dallEnte che ha certificato il Sistema di Qualità del Centro Tecnico;
- nellanalisi della gestione dei controlli interni degli strumenti e della loro riferibilità metrologica (idoneità allimpiego nellesecuzione degli interventi tecnici, validità delle certificazioni rilasciate, tracciabilità delle operazioni compiute, ecc.);
5. verifica del corretto uso e conservazione delle carte tachigrafiche, ad esempio mediante lettura del loro contenuto e confronto con le registrazioni.

 

IMPRESE CHE SVOLGONO OPERAZIONI PER RECIPIENTI SIGILLATI E PREIMBALLAGGI

  • D.L. 3 luglio 1976 n. 451 convertito con Legge 19 agosto 1976 n. 614 - L. 25 ottobre 1978 n. 690 - DPR 26 maggio 1980 n. 391 - D.Lgs 25 gennaio 2010 n. 12.

I controlli, effettuati su imprese dedite al preconfezionamento delle merci in recipienti chiusi e sigillati, prendono avvio a partire da:
- esposti da parte di terzi, se la segnalazione è opportunamente documentata e accolta in seguito alla valutazione dellufficio;
- unestrazione casuale tra le imprese che producono e commercializzano merci allo stato di preconfezionati in massa e/o volume, utilizzando la banca dati del Registro delle Imprese.

Il controllo presso limpresa produttrice di preimballaggi consiste in:
- controllo visivo e documentale sulla conformità del lotto di preimballaggi: si verifica che le confezioni siano sigillate in maniera tale che non vi sia la possibilità di alterarne il contenuto senza renderne palese leffrazione; inoltre, si accerta che le indicazioni nominali del contenuto siano espresse in modo conforme alle norme, anche per quanto riguarda le unità di misura indicate;
- controllo a campione di un lotto di prodotti preconfezionati, pronto per la vendita, al fine di valutare il criterio di accettazione o rifiuto del lotto stesso;
- controllo sullidoneità dei metodi statistici di controllo utilizzati dal produttore;
- controllo sullidoneità degli strumenti metrici utilizzati per lesame del contenuto effettivo dei preimballaggi;
- controllo sulla documentazione relativa al giudizio di emissibilità del lotto in commercio;
- controllo mediante metodi distruttivi o non, finalizzati a verificare se, nella media, il contenuto effettivo delle confezioni appartenenti al lotto prescelto, corrisponde al quantitativo indicato sulla confezione stessa.

 

CONTROLLI SU AGENTI DAFFARI IN MEDIAZIONE SETTORE IMMOBILIARE

TIPOLOGIA DI CONTROLLO

CRITERI

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO

CONTROLLI SU AGENTI IMMOBILIARI
L. 39/1989
D.M. 452/1990

I controlli vengono effettuati sulla base di:
- esposti da parte di privati relativi a comportamenti non corretti degli operatori immobiliari
- proposta alla Giunta per ladozione di provvedimenti disciplinari.

- Verifica della regolarità delle posizioni amministrative e del rispetto della deontologia professionale (norme di comportamento).