Accesso civico generalizzato – art. 5 co. 2 D.Lgs. n. 33/2013

Che cos'è
Per “diritto di accesso civico generalizzato” si intende il diritto di chiunque di accedere a dati e documenti detenuti dalla C.C.I.A.A., ulteriori rispetto a quelli sottoposti ad obbligo di pubblicazione ai sensi del decreto trasparenza, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall’articolo 5-bis del medesimo Decreto trasparenza.

Come esercitare l'accesso civico
L’istanza di accesso civico generalizzato può essere trasmessa secondo una delle seguenti modalità:
- A mezzo posta: Camera di commercio di Foggia, via Michele Protano, 7 - 71121 Foggia
- A mezzo posta elettronica certificata: cciaa@fg.legalmail.camcom.it  

Può essere inoltrata, alternativamente, ad uno dei seguenti uffici:
- all’Ufficio che detiene i dati o i documenti;
- all’Ufficio Relazioni con il Pubblico.

Norme che regolano l'accesso civico
L’esercizio del diritto di accesso civico generalizzato non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente. L’istanza di accesso civico, contenente le complete generalità del richiedente con relativi recapiti e numeri di telefono, identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione.

Responsabile del procedimento di accesso generalizzato
Il Responsabile del procedimento di accesso civico generalizzato è il Responsabile del Servizio cui fa capo l’ufficio che detiene il documento o il dato. Egli cura l’attività istruttoria ed ogni altro adempimento inerente la materia a cui i dati, le informazioni o i documenti afferiscono. Nel caso in cui vengano individuati controinteressati, agli stessi viene tempestivamente data comunicazione dell’istanza di accesso. Il controinteressato può formulare la propria motivata opposizione entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, durante i quali il termine per la conclusione resta sospeso. Laddove sia stata presentata opposizione e l'amministrazione decida comunque di accogliere l'istanza, vi è l'onere di dare comunicazione di tale accoglimento al controinteressato e gli atti, le informazioni o i dati verranno materialmente trasmessi al richiedente non prima di quindici giorni da tale ultima comunicazione. Nelle ipotesi di mancata risposta entro il termine di trenta giorni (o in quello più lungo nei casi di sospensione per la comunicazione al controinteressato), ovvero nei casi di diniego totale o parziale, il richiedente può presentare richiesta di riesame al RPCT.  Il RPCT decide con provvedimento motivato entro venti giorni.
Avverso la decisione del Responsabile del procedimento o, in caso di richiesta di riesame, avverso la decisione del RPCT, il richiedente può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 104 del 2010.

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